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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4329/2024, Sull’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno di un edificio storico vincolato

Pres. S. De Felice - Est. T. Mathà - M. Lorusso (avv. S. Gotti) - c. Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena e Reggio Emilia e Ferrara, e nei confronti di Condominio via San Vitale n. 49 e Casa Guinani Pasquini (non costituiti in giudizio).

 

Barriere architettoniche – Edificio storico – Vincolato – Legge n. 364/1909 –Tutela del patrimonio culturale – Persona con disabilità – Ascensore – Richiesta installazione – Soprintendenza –Parere negativo per incompatibilità con la tutela del patrimonio culturale – Legittimo – Deliberazione del condominio –Necessaria.

È legittimo il parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza con riferimento alla realizzazione di un ascensore, richiesto per l’eliminazione delle c.d. barriere architettoniche, all’interno di un edificio vincolato ai sensi della legge n. 364/1909.

Gli angusti spazi previsti per un simile intervento, e la realizzazione di pianerottoli di sbarco per i singoli piani, avrebbero infatti compromesso la configurazione spaziale e architettonica del palazzo, andando a snaturare la sua conformazione originaria. Nella specie si trattava di uno dei pochi esempi di Palazzi cinquecenteschi presenti sul territorio del Comune di Bologna con un impianto chiaro e ben conservato nelle proprie caratteristiche artistiche ed architettoniche. Di tal ché la realizzazione dell’ascensore avrebbe determinato un effetto gravemente impattante rispetto alla pregevole composizione degli spazi del bene vincolato, sul quale sarebbe stato preferibile installare un semplice servoscala, come soluzione reversibile, per raggiungere un punto di equilibrio tra l’interesse a tutelare il patrimonio artistico e quello ad eliminare le barriere architettoniche per una persona disabile (che voleva andare a trovare la figlia ivi residente).

Il Collegio ha così confermato la tenuta motivazionale del parere in questione, rilevando come in esso la Soprintendenza avesse enunciato, in maniera esaustiva e pluristrutturata, le ragioni per le quali la realizzazione dell’ascensore avrebbe compromesso il contesto culturale di pregio, per la cui conservazione erano stati emanati i provvedimenti ministeriali di vincolo.  

Inoltre – coerentemente con quanto già statuito in primo grado (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 5.6.2023, n. 344) – il Collegio ha ricordato che, ai fini dell’istallazione dell’ascensore de quo, sarebbe stata necessaria la deliberazione del condominio, non potendosi richiamare ex adverso quella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato la tutelabilità dell’interesse del singolo ad installare l’ascensore in parti comuni dell’edificio anche in presenza del dissenso di altri condomini (cfr. Cass. civ., sez. II, 14.06.2022, n.19087), ovvero in violazione delle norme sulle distanze (Cass. civ., sez. II, 26.11.2019, n. 30838), essendo l’eliminazione di barriere architettoniche espressione di un principio di solidarietà sociale (Cass. civ., sez. II, 28.03.2017, n.7938). Diversamente dal caso di specie tali pronunce non riguardano infatti l’autorizzazione della Soprintendenza alla realizzazione di un ascensore in un immobile vincolato, bensì ipotesi di conflitti di natura privata tra condomini o i loro assetti proprietari.



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