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di Diana-Urania Galetta
Intervento sull'art. 20, d.l. 185/2008
La direttiva 2007/66/CE, sebbene indichi come termine ultimo per la trasposizione il 20 dicembre 2009, in base all’insegnamento costante che si trae dalla giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria impone, da subito, un obbligo di stand still da parte dei legislatori nazionali. Che se non ritengono di dovere trasporre sin d’ora gli obblighi che questa impone, sicuramente non possono adottare misure che si pongono in netto contrasto rispetto ai contenuti della direttiva medesima.
Le previsioni dell’art. 20 del d.l. 185/2008 costituiscono perciò una violazione del diritto comunitario. Che non si può imputare a disattenzione del nostro (troppo accorto) legislatore. Ma pare piuttosto del tutto volontaria: nella consapevolezza che i tempi del giudice di Lussemburgo sono lunghi e che la sanzione (certa) interverrà: ma quando chi ha adottato queste norme al Governo, molto probabilmente, non ci sarà più.
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