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NUMERO 17 - 12/09/2012

 Le province nell'ordinamento costituzionale

La Provincia, come le relazioni degli storici che mi hanno preceduto dimostrano, non è stata una invenzione dell’Assemblea Costituente, ma ha ormai alle spalle una lunga tradizione. Quel che se mai va rilevato è che la Costituzione ne ha privilegiato la configurazione come ente autonomo rispetto a quella più antica e originaria di circoscrizione di decentramento burocratico di uffici statali. Se ci si colloca in un quadro comparativo, va rilevato che nella grande maggioranza degli Stati europei, e in tutti quelli che hanno un numero non esiguo di abitanti, il sistema delle autonomie locali risulta articolato in due livelli di governo, e quindi vede accanto ai Comuni enti più vasti che, pur assumendo denominazioni varie, corrispondono alle nostre Province. Il quadro costituzionale trova il suo fondamento nell’art. 5 Cost., che, nel sancire il principio autonomistico, comporta la qualificazione delle Province, al pari delle Regioni e dei Comuni, come enti autonomi. Ciò significa che esse sono rappresentative degli interessi e degli orientamenti politico-amministrativi delle comunità di riferimento. Qui sta il cuore di un decentramento istituzionale e politico, diverso da quello tradizionale meramente burocratico e amministrativo. Tuttavia, com’è noto, il titolo V della seconda parte della Costituzione nella sua versione originaria, pur riconoscendo la natura di enti autonomi di Province e Comuni, sottoponeva gli Enti locali ad una forte tutela da parte dello Stato e ad un insieme di controlli penetranti sia di legittimità sia di merito, pregiudicando la piena attuazione del principio affermato dall’art. 5... (segue)



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