Con sentenza n. 6584/2016, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso proposto da una società, attiva nel mercato del digital contents, avverso un provvedimento dell’AGCM che le aveva irrogato una sanzione per pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005. In particolare, la condotta contestata ha riguardato la diffusione di messaggi come banner e pop up promozionali su siti internet e su app per smartphone, rispetto ai quali la società non avrebbe correttamente informato gli utenti sull’oggetto, la natura e l’onerosità dell’offerta effettiva, che in realtà riguardava abbonamenti a pagamento a servizi di news.
Di particolare interesse è la parte in cui il TAR del Lazio ha rilevato la competenza dell’Antitrust in ordine al provvedimento impugnato dalla società, facendo riferimento ai principi richiamati dalle adunanze plenarie nn. 3 e 4 del 2016, secondo cui, in presenza di più disposizioni appartenenti a corpi normativi che disciplinano lo stesso fatto, trova applicazione la disposizione speciale individuata in base ai criteri dell’ordinamento interno nonché in base ai criteri dell’ordinamento europeo. Per tale ragione, nel caso di specie, a livello nazionale, è l’Autorità Antitrust – e non l’Agcom – l’unico soggetto competente a sanzionare gli operatori per pratiche commerciali scorrette.
La sentenza de qua ha, poi, ritenuto infondate tutte le ulteriori censure avanzate dalla società ricorrente, tra cui: a) la tardiva emanazione del provvedimento dell’Antitrust, posto che i termini previsti dall’art. 7 del regolamento interno dell’Autority non sono da intendersi perentori, non essendo prevista alcuna decadenza, in caso di mancato rispetto degli stessi; b) la circostanza che, nel caso di specie, l’Autorità aveva ricevuto un esiguo numero di segnalazioni considerato che, secondo il TAR, il carattere ingannevole della pratica commerciale scorretta necessita di una valutazione ex ante, “a prescindere cioè dal dato di fatto, variabile per svariate ragioni”.
Con nota di C.G.
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