Con questa sentenza la Corte di Giustizia ha ritenuto legittimo, rispetto al diritto europeo, il piano OMT “annunciato” dalla BCE nel 2012 (ma mai attuato). Nonostante tale decisione fosse in qualche modo attesa, dato che le Conclusioni dell’Avvocato Generale si erano chiaramente espresse nel senso della legittimità di tale programma, la decisione della Corte assume grande importanza. Essa definisce, infatti, il concetto di politica monetaria, i limiti del sindacato giurisdizionale su tali atti e interpreta alcune norme del Trattato invocate per sostenere la illegittimità del programma. Inoltre tale decisione esce in un momento di nuova notevole difficoltà per la zona euro, a causa della crisi della Grecia e anche in relazione a tale ultimo profilo assume notevole rilievo. Qualora infatti, a causa della questione greca la crisi dovesse precipitare e i debiti sovrani dovessero tornare “sotto attacco” della speculazione, è ormai accertato –attraverso questa decisione- che la BCE è legittimata dalle norme del Trattato ad esercitare politiche monetarie non convenzionali. Tali politiche sono in grado di calmierare gli spread dei titoli di debito, attraverso acquisti sul mercato secondario di titoli di Stato da parte del SEBC. Anche il segnale alla Corte tedesca che aveva sollevato la questione pregiudiziale, -ed indirettamente alla Germania- è certamente chiaro. Nondimeno tale decisione non pone una chiusura definitiva sulle questioni che il Tribunale Costituzionale tedesco è chiamato a decidere, che sono invece –principalmente- questioni di diritto costituzionale interno. Giova ripercorrere brevemente la questione. Il c.d. programma OMT “Outrigh Monetary Transactions” (Operazioni definitive monetarie) approvato nelle linee generali dalla BCE nell’agosto del 2012, e annunciato con un comunicato stampa del 6 settembre 2012, costituiva un programma di acquisto sul mercato secondario di titoli di Stato per i paesi che avessero aderito ad un programma di assistenza finanziaria del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FEFS) o del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). A dire della stessa BCE si trattava di un programma finalizzato specificatamente a depurare il mercato dei titoli di Stato di alcuni paesi dalla speculazione finanziaria, che, scommettendo sul possibile default di quegli stessi Stati, provocava un innalzamento dellospread eccessivo rispetto ai fondamentali macroeconomici degli Stati in questione. Questa situazione non rendeva possibile la utilizzazione degli strumenti ordinari di politica monetaria, e pertanto doveva essere necessariamente “calmierata”, per consentire alla Banca centrale di esercitare i suoi compiti. Il piano OMT doveva svolgere questa funzione. Perseguendo tale fine specifico l’operazione aveva determinate caratteristiche: non doveva servire ad aumentare la massa monetaria in circolazione (che pertanto sarebbe stata sterilizzata), l’ammontare complessivo degli acquisti non sarebbe stato annunciato ex ante e sarebbe stato comunque soggetto al rispetto, da parte degli Stati aderenti al programma, alle regole di condizionalità previste dal MES, e monitorate dal FMI, dalla Commissione e dalla stessa BCE. Come si vede il meccanismo è assai diverso dal programma c.d. di Quantitive Easing lanciato dalla stessa BCE nel gennaio 2015 ed attualmente in opera. Entrambi si sostanziano in acquisti, sul mercato secondario, di titoli di Stato. Ma mentre il primo doveva servire a calmierare gli spread dei titoli di debito degli Stati che avevano aderito ad un programma del MES, il secondo costituiva (e costituisce) un programma espressamente finalizzato ad aumentare la liquidità nei paesi dell’Eurozona in conseguenza di un situazione di potenziale deflazione. La liquidità generata attraverso gli acquisti dei titoli di Stati, dunque, in questo secondo programma non viene sterilizzata (proprio perché lo scopo è di aumentare la massa monetaria in circolazione), il programma riguarda tutti gli Stati e non soltanto quelli che hanno chiesto assistenza finanziaria al MES, la quantità degli acquisti dei titoli di Stato (attraverso la BCE e le Banche centrali dei paesi dell’Eurozona) è determinata ex ante. I due strumenti, pur con le diverse finalità e conseguenti diverse regole, sono comunque accomunati dal costituire strumenti di politica monetaria non convenzionale, collegati a due diverse situazioni di emergenza (la crisi dello spread e la deflazione). Il primo programma è stato impugnato da alcune organizzazioni e persone fisiche tedesche, presso il Tribunale Costituzionale tedesco, che a sua volta ha sollevato questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per chiedere, attraverso il rinvio pregiudiziale di interpretazione, una verifica di compatibilità del programma con il diritto comunitario (paventando peraltro, più o meno velatamente, un contrasto tra questo programma e la Costituzione tedesca). La Corte di Giustizia ha deciso con la sentenza del 16 di giugno di questo anno. Anche il c.d. Quantitive Easing è stato impugnato presso il Tribunale Costituzionale tedesco, ed è attualmente ivi pendente. Questa seconda impugnazione è, probabilmente, ancora più importante della prima. Infatti mentre il programma OMT non è mai stato posto in essere e difficilmente lo sarà in futuro, il programma di Quantitative Easing è attualmente in corso, ha bloccato i segnali di deflazione nell’Eurozona, ha prodotto un rilevante aumento della liquidità nei mercati, spingendo altresì il sistema bancario ad impiegare la propria liquidità. In generale, inoltre, si tende a ritenere che i segnali di ripresa che stanno manifestandosi in Europa, siano principalmente conseguenza di questa operazione di politica monetaria straordinaria... (segue)
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