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NUMERO 22 - 22/07/2020

La riconferma scontata (ma non plebiscitaria) di Duda alle elezioni presidenziali polacche: un ulteriore vulnus per lo stato di salute della democrazia in Europa?

La vittoria del Presidente in carica Andrzej Duda al secondo turno delle elezioni presidenziali polacche dello scorso 12 luglio consolida il sistema di potere del partito della destra nazionalista “Diritto e Giustizia” (PiS: Prawo i Sprawiedliwość), confermando l’omogeneità politica ai vertici delle istituzioni polacche. Ciò potrebbe spianare la strada ad ulteriori involuzioni autoritarie o comunque confermare il corso politico intrapreso a partire dal successo del partito alle presidenziali del 24 maggio 2015 (prima affermazione inaspettata di Duda, all’epoca deputato europeo) ed alle politiche del 25 ottobre dello stesso anno (beneficiando di un effetto trascinamento rispetto al voto di maggio, della divisione delle forze di sinistra e liberali e di un buon tasso di astensionismo elettorale). Nonostante tali presupposti, è tuttavia indispensabile effettuare qualche riflessione di contesto meno estemporanea. Dalla sua ampia vittoria elettorale del 2015, seguita dalla conferma alle elezioni parlamentari del 13 ottobre 2019, il PiS, come ampiamente analizzato dalla letteratura sulle degenerazioni illiberali nazionale ed internazionale, ha iniziato un lento ma pervicace percorso di indebolimento delle istituzioni di garanzia e dei contro-poteri (sostanzialmente con riforme a colpi di maggioranza ed approvate in violazione delle regole parlamentari e costituzionali che hanno modificato, politicizzandola, la composizione di queste istituzioni), oltre che minacciare l’esercizio dei diritti fondamentali. Ciò ha prodotto numerosi scontri con le istituzioni dell’Unione europea che, nel tentativo di contenere l’ulteriore diffusione del virus dell’illiberalismo al proprio interno (teoricamente inaccettabile dopo il precedente ungherese e in un paese molto più grande ed importante), non sono riuscite finora ad evitarlo, finendo addirittura con l’attribuire alla Polonia (che è il sesto paese dell’UE per numero di abitanti e l’ottava economia) molti fondi che hanno paradossalmente alimentato le elargizioni sociali alla base del consenso elettorale del PiS. Nel commentare l’esito delle elezioni presidenziali, non possiamo non considerare innanzitutto il ruolo che il capo dello Stato riveste nell’architettura costituzionale, all’interno di una forma di governo debolmente semi-presidenziale. Tale assetto è il risultato di una lunga fase costituente, iniziata fin dalle trattative della tavola rotonda del 1989 e proseguita con una serie di modifiche alla Costituzione di stampo staliniano del 1952, con l’adozione della “Piccola” Costituzione del 1992 fino ad approdare al testo costituzionale del 1997, attualmente in vigore con pochissime e marginali modifiche (nel 2006 e nel 2009). Nei vari passaggi costituzionali la figura del Presidente è stata progressivamente indebolita, risentendo di alcuni processi politici concomitanti (l’affievolirsi della fase emergenziale della transizione che richiedeva un ruolo prominente del Presidente, il verificarsi di conflitti tra Presidente e premier non solo in fasi di coabitazione) e di una prassi politica che ha, come in altri paesi dell’area, inevitabilmente spostato sull’asse maggioranza parlamentare-Governo il principale motore politico della forma di governo. Tuttavia, il ruolo del Presidente polacco non è di poco conto, anche solo a voler considerare i poteri che la Costituzione conferisce a tale organo, di cui molti sottratti a controfirma ministeriale (vedi art. 144, c. 3 cost., che ne elenca ben 30, tra cui lo scioglimento del Sejm, la nomina del primo ministro, la nomina dei giudici). Soprattutto in ipotesi di coabitazione, anche dopo il 1997, il Presidente ha potuto giocare un ruolo importante nell’esercizio del potere di veto legislativo (difficilmente superabile: ci vogliono i 3/5 dei componenti della camera bassa o Sejm) e di ricorso al Tribunale costituzionale. Tutto questo in uno scenario costituzionale dotato di diversi contro-poteri (il Senato, l’ombudsman, le autonomie territoriali, una serie di authority, senza menzionare le istituzioni del potere giudiziario a partire dal Tribunale costituzionale), nessuno tuttavia tale da poter agire da solo ma organizzati in una polifonia che, tra alti e bassi, aveva funzionato piuttosto bene fino all’ottobre del 2015... (segue)



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