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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Diritto di accesso e privacy in materia sanitaria

La tematica del diritto di accesso alla cartella clinica del paziente si lega evidentemente a quella più generale riguardante il diritto di accesso agli atti amministrativi (disciplinata dagli artt. 22 e seguenti, l. n. 241/1990) e il regime del trattamento dei dati personali in ambito sanitario, contenuta nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al d. lgs. n. 196/2003.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza, la cartella clinica ha natura di atto pubblico ed è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica (cfr. Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2011, n. 42917).

La prevalente dottrina attribuisce una rilevanza giuridica particolare alla cartella clinica, in quanto è l’unico strumento atto a trattare le informazioni per la cura del paziente e a permettere la comunicazione tra i diversi operatori sanitari.

Correlativamente, il medico incaricato della compilazione è considerato un pubblico ufficiale ex art. 357 c.p., mentre il responsabile della compilazione, della conservazione e della buona tenuta è sempre il primario del reparto presso cui il paziente è sottoposto alle cure.

Affinché la redazione della cartella clinica sia corretta e completa, al medico è richiesta una particolare accuratezza nell’inserimento di tutti quegli elementi (diagnosi, terapia, esiti, ecc.) prescritti dall’art. 24 del Decreto del Ministro della sanità 5 agosto 1977 e disposti secondo le modalità previste dall’art. 26 del Codice di deontologia medica.

La cartella clinica, unitamente ai relativi referti, deve esser conservata illimitatamente, poiché rappresenta un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza dei dati clinici, oltre a costituire una preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario.

In questo panorama assume particolare rilevanza giuridica la questione dei limiti all’accesso di soggetti terzi alle informazioni contenute nella cartella clinica appartenente ad un altro soggetto (anche defunto).

Il giudice amministrativo, dotato di giurisdizione esclusiva ex art. 133, co. 1, n. 6) c.p.a., è, infatti, chiamato a contemperare interessi contrapposti, effettuando una valutazione comparativa di interessi confliggenti: da una parte la situazione giuridicamente qualificata dell’istante, titolare di un interesse diretto, qualificato, concreto ed attuale ex art. 22, l. n. 241/1990, all’esame, alla presa visione e al rilascio di copia della documentazione clinica; dall’altra il diritto alla riservatezza del controinteressato, titolare di un dato sensibile, ossia un dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, come tale tutelato dal d. lgs. n. 196/2003.

Nella pratica giudiziaria i casi maggiormente dibattuti riguardano: la richiesta di accesso promossa dal coerede, dal convivente e dal beneficiario di testamento oppure anche dagli eredi legittimi, al fine di vagliare la capacità di intendere e di volere del defunto testatore; la richiesta di accesso da parte del coniuge per accertare la validità del vincolo matrimoniale e i connessi diritti e doveri, per proporre istanza di annullamento del matrimonio davanti al giudice; la richiesta di accesso di consiglieri regionali, provinciali e comunali a cartelle cliniche e certificati medici di specifici individui, al fine di curare l’interesse pubblico connesso all’espletamento del mandato loro conferito.

I parametri giuridico-normativi di riferimento sono essenzialmente contenuti nel c.d. “Codice della privacy” agli artt. 7, 9, 60, 82 e 92.

L’art. 9 regola compiutamente ed esaustivamente la questione del trattamento dei dati personali delle persone decedute, in quanto indica chi può esercitare l’insieme dei diritti previsti dall’art. 7 dello stesso Codice, che, nel disciplinare il trattamento dei dati medesimi, considera non solo le posizioni soggettive di chi può esercitare il diritto di accesso, ma anche quello di chi può opporsi ad esso ( cfr. Cons. St., sez. III, 12 giugno 2012, n. 3459).

I diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

 

L’art. 92 consente l’accesso alla cartella clinica e alla acclusa scheda di dimissione ospedaliera (SDO) solo a persone diverse dall’interessato che possono far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, di rango pari a quello dell’interessato; tutelare, in conformità con la disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato; tutelare un diritto della personalità o un altro diritto o la libertà inviolabile dell’individuo.  

L’art. 82 regola la diversa situazione della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali in caso di impossibilità fisica o giuridica dell’interessato e prevede che il consenso possa essere fornito, in assenza di chi esercita la potestà legale, da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

Infine, l’art. 60 stabilisce che quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

(aggiornata al 2014)

Valerio Sotte



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