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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR UMBRIA, Sentenza n. 98/2018, Chiusura del pronto soccorso di un presidio ospedaliero in “zona disagiata”: applicazione del D.M. n. 70/2015

V. Sotte, Chiusura del pronto soccorso di un presidio ospedaliero in "zona disagiata", applicazione del D.M. n. 70/2015 (TAR Umbria, Perugia, sez. I, 7 febbraio 2018, sent. n. 98)

Est. E. Mattei –  Comune di Montegabbione (avv. S. Mingarelli) c. Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 (avv.ti M. Rampini e L. Benci) e nei confronti della Regione Umbria (avv. P. Manuali).

Soppressione delle attività ospedaliere di un presidio di Azienda territoriale – legittimazione all’impugnazione del provvedimento da parte di un Comune appartenente all’ambito territoriale di altra Azienda – Ragioni di vicinanza territoriale – Sussiste.

Soppressione attività di Pronto Soccorso – Distanza di altro Pronto soccorso disponibile – Superiore a 60 minuti -  Lesione del nucleo irriducibile del diritto alla salute – Illegittimità.

Organizzazione territoriale del servizio di Pronto Soccorso – Conservazione dei presidi ospedalieri nelle zone svantaggiate – D.M. n. 70/2015 – Applicabilità.

Soppressione di servizi ospedalieri diversi da quello di Pronto Soccorso – Limiti temporali previsti dal D.M. n. 70/2015 per l’emergenza urgenza – Non si applicano – Aumento di posti letto nel Presidio più vicino - Legittimità.

Soppressione di attività ospedaliere – Mancata partecipazione del Comune vicino, ma appartenente all’Ambito territoriale di altra Azienda  – Legittimità del procedimento – Non incide.

 

Il Comune di Montegabbione impugna la delibera del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 1, con la quale viene disposta la chiusura di tutte le attività a carattere esclusivamente ospedaliero e, precisamente, quelle di ricovero di Medicina e Neurologia e quelle di Pronto Soccorso, erogate presso il presidio di Città della Pieve, di cui usufruiscono i propri cittadini in ragione della vicinanza territoriale.

Dapprima, il TAR dichiara sussistere la legittimazione attiva del ricorrente: nonostante il Comune di Montegabbione appartenga all’ambito territoriale di un’altra Azienda sanitaria (A.U.S.L. n. 2) e non possa, per tale ragione, partecipare al processo decisionale che ha portato alla riconversione del presidio ospedaliero pievese (ricompreso nel territorio di competenza della A.U.S.L. resistente), quest’ultimo risulta essere, in ogni caso, il principale punto di riferimento per i cittadini del Comune ricorrente, in particolar modo per ragioni di vicinanza territoriale.

Resta ferma, pertanto, la possibilità per il Comune di Montegabbione di impugnare le deliberazioni assunte dalla A.U.S.L. n. 1 qualora si risolvano, come nel caso di specie, nella lesione del diritto alla salute del cittadino mediante la soppressione di attività sanitarie, quale quella di Pronto Soccorso, che prescindono, quanto meno in ambito regionale, da ripartizioni e limiti territoriali.

I giudici amministrativi accolgono il ricorso, limitatamente alla soppressione dell’attività di Pronto Soccorso, affermando che l’organizzazione del relativo servizio rientra nel nucleo irriducibile del diritto alla salute (cfr., Corte cost., sent. n. 275/2016 e n. 162/2007), protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (cfr., Corte cost., sent. n. 309/1999n. 267/1998 e n. 247/1992) e per la sua stessa natura insopprimibile, nonché insuscettibile di essere compresso o ridotto in forza di qualunque altra esigenza politico-amministrativa, tanto meno di carattere finanziario.

L’organizzazione territoriale del Servizio sanitario regionale deve prediligere la conservazione dei presidi ospedalieri nelle zone “svantaggiate”, prese in considerazione dalle disposizioni del D.M. n. 70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”.

Si rammenta, infatti, che il punto 9.2.2. dell’Allegato 1 al decreto ministeriale citato, prevede che le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere presidi ospedalieri di base per zone particolarmente disagiate, situate in aree considerate geograficamente e meteorologicamente ostili, distanti più di 60 minuti dai presidi di pronto soccorso.

Nel caso di specie, le condizioni di viabilità dell’intera zona incidono negativamente e strutturalmente sulla effettiva percorribilità nei tempi prescritti dagli standard di emergenza/urgenza, soprattutto nel periodo invernale a causa delle prevedibili avverse condizioni climatiche (cfr., sul punto, Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015. n. 2151; Cons. St., sez. III, 30 maggio 2012 n. 3242), poiché i cittadini del Comune di Montegabbione possono essere soccorsi soltanto a seguito di lunghi tempi di percorrenza da parte delle ambulanze provenienti dagli ospedali più vicini, superando i tempi normativamente previsti per un servizio di emergenza efficace.

Infine, con riguardo alla soppressione dell’attività ospedaliera di ricovero di Medicina e Neurologia, il TAR dichiara non accoglibile il ricorso, trattandosi di attività che, oltre a prescindere dalle limitazioni temporali proprie dei suindicati standard di emergenza/urgenza, risulta essere sufficientemente garantita dal programmato aumento dei posti letto presso l’Ospedale di Castiglione del Lago, sempre sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 70/2015.



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