M. Sinisi, Previsione di un parametro quantitativo difforme rispetto al regime relativo all'anno precedente in ragione del contenimento della spesa pubblica (T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, 2 marzo 2018, n. 2392)
Pres. R. Savoia, Est. V. Blanda – Casa Gen Ord Osp S. Giovanni di Dio Calabita Fatebenefratelli (Avv. Domenico Ielo, Maria Elena Giuffrè) c. Regione Lazio (Avv. Sergio Uricchio), Azienda Usl Rm/A (Avv. ti Enrica Possi, Andrea Mollo) e Ministero della Salute (Avvocatura Generale dello Stato).
Fissazione dei tetti di spesa – Facoltà di determinazione tariffaria delle prestazioni sanitarie concesse dal S.S.R. – Individuazione di un parametro quantitativo difforme rispetto al regime relativo all’anno precedente motivato con riferimento al contenimento della spesa pubblica – Legittimità.
In materia di sanità pubblica spetta alle Regioni provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale e distribuire le risorse disponibili, nonché stabilire i preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l'equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario. Il carattere impellente delle esigenze di riequilibrio della spesa sanitaria impone allo Stato, in una situazione di scarsità di risorse pubbliche, interventi correttivi immediati, con sacrifici posti a vario titolo su tutti coloro che sono presenti nello specifico settore di attività e quindi anche sulle strutture convenzionate. Conseguentemente, poiché il sistema di determinazione tariffaria delle prestazioni sanitarie concesse dal S.S.R., se ed in quanto eccedenti il limite massimo prefissato, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, nessuna irragionevolezza o illogicità si può ascrivere alla previsione di un parametro quantitativo difforme rispetto al regime relativo all'anno precedente, in ragione del dichiarato e motivato intento di contenimento della spesa pubblica sanitaria e del suo esplicarsi non casuale ma mirato, in quanto rivolto nella direzione della riduzione di quelle prestazioni che, sulla base dei parametri tecnico-discrezionali individuati in sede programmatoria, appaiano quantitativamente eccedenti".