TAR Umbria, Perugia, 1° febbraio 2018, n. 78 - Pres. Potenza - Est. Amovilli - Comune di Narni (avv. Marrino) c/. AUSL Umbria 2 (avv. Bececco) e Medicenter Group s.r.l. (avv.ti Valerio e Vaccari) con intervento ad opponendum di Unione Regionale Sindacale dei Titolari di Farmacia dell’Umbria - Federfarma Umbria e altri (avv.ti Bagianti e De Matteis)
Farmacie - Farmacie comunali - Forme di gestione - Concessione - Società titolare di strutture sanitarie - Incompatibilità
L’attività di una Società titolare di diverse strutture sanitarie è incompatibile con la gestione di una farmacia comunale
La sentenza anzitutto ritiene che l’art. 9 della l. n. 475 del 1968 non esaurisca le modalità di esercizio delle farmacie comunali. Tale disciplina di settore, infatti, deve essere coordinata con la disciplina generale sui servizi pubblici a rilevanza economica, cui pertiene il servizio farmaceutico, disciplina generale frammentata anche all’esito della sent. n. 199 del 2012 della Corte costituzionale. Il TAR considera l’art. 113 TUEL come norma generale in tema di servizi pubblici a rilevanza economica (“la cui reviviscenza [conseguirebbe] alla sentenza della Corte Cost. n. 199 del 2012”). Di conseguenza, è ammissibile la scissione tra titolarità della farmacia comunale (in capo - appunto - al Comune) e gestione della stessa, che può essere affidata a una società tramite bando che specifichi, tra l’altro, gli obblighi di servizio pubblico imposti al concessionario.
Il TAR, richiamando la sent. n. 275 del 2003 della Corte cost., ritiene che, anche nel caso di gestione in concessione, rimanga valida l’esclusività dell’oggetto sociale (erogazione del servizio farmaceutico). Tale necessaria esclusività trova la sua ratio nell’esigenza di evitare conflitti di interesse capaci di ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del Servizio farmaceutico e, mediatamente, sul diritto alla salute. A giudizio del TAR, la conclusione raggiunta è confermata anche dalla recente l. n. 124 del 2017 (c.d. legge concorrenza), la quale - sul punto - non ha modificato il quadro precedente. Di conseguenza l’attività di una Società titolare di diverse strutture sanitarie è incompatibile con la gestione di una farmacia comunale.
P.C.