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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3809/2018, La regressione tariffaria delle prestazioni tra rischio di impresa degli operatori ed esercizio del potere autoritativo di riequilibrio 'a consuntivo' della programmazione dei tetti di spesa

La regressione tariffaria delle prestazioni tra rischio di impresa degli operatori convenzionati ed esercizio del potere autoritativo e vincolante di riequilibrio “a consuntivo” della programmazione sanitaria dei tetti di spesa. 

 

CdS Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3809

 

Pres. Lipari, Est. Rel. Manzione – Casa di Cura Villa Chiarughi s.r.l. (Avv.ti Brancaccio e La Gloria) c. ASL Salerno ex AA.SS.LL. Salerno 1, Salerno 2 Salerno 3, (Avv.to Accarino) ASL Napoli 3 Sud (ex ASL Napoli 5) (non costituita).

 

Regressione tariffaria  -  potere autoritativo di controllo della spesa sanitaria – carattere successivo ed “a consuntivo” – ritardo intollerabile nelle operazioni di regressione – conseguenze: risarcimento del danno – tavolo tecnico per il monitoraggio della spesa condizione non vincolante per la programmazione e la regressione – rischio d’impresa insito nel rapporto convenzionale di accreditamento – sistema “chiuso” della programmazione sanitaria – azione di arricchimento e prestazioni oltre i tetti di spesa: infondatezza.

 

La regressione tariffaria costituisce esercizio di potere autoritativo di controllo pubblicistico della spesa sanitaria, avente carattere necessariamente successivo e con modalità “a consuntivo”, e consente di recuperare all’erario le somme correlate a prestazioni sanitarie erogate da strutture sanitarie accreditate, che eccedano i tetti di spesa complessivi fissati nella programmazione sanitaria regionale ed i limiti delle risorse disponibili direttamente discendenti dai vincoli della finanza pubblica stabiliti dalla legge statale.

La natura necessariamente postuma e retroattiva impone che il controllo sulla rideterminazione del fatturato debba avvenire quantomeno nell’anno successivo a quello oggetto di controllo, anche in tempi non necessariamente prossimi all’anno oggetto di regressione. Ne consegue che il superamento dei limiti di tollerabilità del ritardo nell’effettuazione delle operazioni connesse alla regressione – il cui accertamento è da condursi caso per caso – può sfociare in un’azione risarcitoria, ma non incide sulla legittimità delle operazioni di regresso.

L’eventuale previsione di autovincolo regionali in tema di monitoraggio della spesa sanitaria, attuata mediante l’istituzione di tavoli tecnici, non costituisce condizione per l’efficacia e la vincolatività del complessivo sistema di programmazione a cui accede il computo finale della regressione tariffaria unica, che, al più, costituisce momento di coinvolgimento delle rappresentanze di categoria alla fase di programmazione dei tetti di spesa (con i relativi importi) e di individuazione delle metodologie di rendicontazione della spesa sostenuta. Donde l’atto di regressione tariffaria costituisce applicazione della programmazione sanitaria e delle metodologie individuate nella fase di monitoraggio, che non necessita del coinvolgimento individualizzato delle singole case di cura, a cui non va dato comunicazione dell’avvio del procedimento.

Peraltro la natura contrattuale del rapporto di accreditamento – a metà strada tra concessioni di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa – fa sì che la regressione tariffaria costituisca una sorta di rischio d’impresa sotteso alla scelta dell’accreditamento per l’operatore economico che, quale attore di un complesso sistema pubblico privato funzionalizzato alla tutela del diritto alla salute, lo accetta nella scelta di non rinunciare all’accreditamento.

In questo sistema “chiuso” non vi è spazio per l’azione di arricchimento per l’erogazione delle prestazioni oltre i tetti di spesa, che vanificherebbe lo stesso impianto del sistema improntato alla natura vincolante ed autoritativa della programmazione e dei tetti di spesa.   

 

L.M.P.



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