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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2854/2019, in tema di requisiti per accreditamento di una struttura sanitaria privata (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019, n. 2854)

È legittima una legge regionale che dispone che per ottenere l’accreditamento una struttura sanitaria privata debba dimostrare il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per operare in regime privatistico.

 

Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019, n. 2854

 

Pres. Frattini, Est. Ferrari – Ambulatorio di Emodialisi Prof. Domenico Cirillo s.r.l., e Ambulatorio di Emodialisi Doma s.r.l. (Avv. Felice Laudadio e Maria Laura Laudadio) c. Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud (non costituita in giudizio).

 

Autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie – Richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per operare in regime privatistico - Soggezione alla verifica di compatibilità regionale – È legittima.

 

La terza sezione del Consiglio di Stato torna nuovamente a occuparsi della tematica inerente l’accreditamento istituzionale e, in particolare, della legittimità di provvedimenti regionali (anche se, nel caso di specie, tale competenza è stata dalla Regione Campania delegata alle Aziende sanitarie ai sensi di quanto previsto nell’art. 8 – rubricato Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie – della legge regionale Campania 28 novembre 2008, n. 16) che impongano agli operatori privati il possesso di “requisiti ulteriori” oltre a quelli previsti dalla norma.

Può rammentarsi, al riguardo, che l’attuale sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie prevede che esse possano essere svolte sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati e che, al fine di essere riconosciuti quali erogatori, è necessario ottenere il cd. accreditamento istituzionale, disciplinato negli artt. 8-bis – 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., secondo cui la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, all’ottenimento dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonchè alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.

L’art. 8-quater, in particolare, prevede che l’accreditamento possa essere rilasciato “… alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti …”.

Benché sia la norma stessa a citare espressamente la possibilità che le Regioni impongano alle strutture sanitarie il possesso di requisiti ulteriori, già in passato l’esercizio del potere discrezionale nella fase dell’accreditamento è stato posto in dubbio da alcune pronunce giurisprudenziali ad avviso delle quali limitazioni all’accreditamento di nuove strutture si risolverebbero in misure restrittive della concorrenza; secondo questo orientamento, in sostanza, l’accreditamento andrebbe sempre consentito a tutte le strutture che dimostrino di possedere i requisiti richiesti dalla legge posto che solo i successivi contratti di fornitura, e non l’accreditamento in sé, comportano reali aumenti di spesa (così, CGA, parere, 13 gennaio 2015, n. 9 e TRGA Trento, 30 gennaio 2015, n. 43). Il giudice di secondo grado si è sempre mostrato contrario a questo orientamento e già in passato la stessa sezione terza aveva avuto modo di precisare che l’accreditamento non può essere illimitato ma deve essere conseguente all’attività di ricognizione del fabbisogno assistenziale svolta alla luce della programmazione sanitaria regionale (Cons. St., sez. III, 25 giugno 2014, n. 3219).

In linea con questo indirizzo maggiormente restrittivo si è mostrata la terza sezione anche nel caso della sentenza in commento.

Due diversi Centri di emodialisi avevano impugnato i verbali con i quali il rilascio dell’accreditamento istituzionale ai Centri è stato subordinato al possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Regolamento n. 3 del 31 luglio 2006. Respinto il ricorso dal TAR Campania (TAR Campania, Napoli, 28 maggio 2014, n. 2938), i ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato sostenendo sia che la AUSL avrebbe esercitato un potere esorbitante rispetto a quanto previsto nel Regolamento regionale sia che la richiesta di requisiti ulteriori sarebbe arbitraria e irrazionale.

In merito alla seconda doglianza ora riportata, oggetto del presente breve commento, il giudice amministrativo, confermando i precedenti orientamenti, ha sostenuto che le strutture private che decidono di lavorare con il Servizio sanitario sanno di dover sacrificare parte della loro autonomia imprenditoriale e ciò fanno in cambio della sicurezza di un minimo di prestazioni garantite: si tratta, dunque, di una scelta consapevole e reversibile. La sentenza ha, altresì, precisato che i “requisiti ulteriori”, oltre a trovare la propria ragione d’essere nella preminente tutela dei profili pubblici, non impattano sul regime della concorrenza, essendo essi imposti a tutte le strutture che erogano quelle specifiche prestazioni all’interno del bacino della AUSL il cui provvedimento è stato oggetto di ricorso.

 

P.D.A.

 



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