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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Napoli, Sentenza n. 5155/2019, in tema di Interventi di natura estetica voluttuaria (Tribunale civile di Napoli, sez. VIII^, 20/05/2019, n. 5155)

Interventi di natura estetica “voluttuaria”: il risultato positivo per il paziente è la cartina di tornasole per valutare la correttezza della prestazione

 

Tribunale civile di Napoli, sez. VIII^, 20/05/2019, n. 5155

 

Difetto di colpa – assenza colpa grave - onere probatorio a carico del medico – sussiste

 

Interventi chirurgici di natura estetica – obbligo di risultato – sussiste – risultato positivo -operazione eseguita a regola d’arte – responsabilità del medico chirurgo estetico – è assente

 

Rel. dott.ssa C. Colicchio - CA.AN. (Avv. RU.FR.) c/ LA.IV. (Avv. BO.SE.), CASA DI CURA VI. SRL (Avv.ti SE. E SA.TU.), CL.VI. SPA (Avv.ti GI.ST. E FR.SG.)

 

 

Nella pronuncia si rileva come, nell’ambito della responsabilità professionale medica, si siano registrate nel tempo diverse posizioni sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In particolare, si precisa che, fino alla recente innovazione legislativa, andavano applicati gli orientamenti della giurisprudenza che deponevano per una responsabilità di tipo contrattuale in capo al medico. Sul punto, infatti, il legislatore è intervenuto con il decreto Balduzzi (conv. e mod. in l. 189/12), in forza del quale sembrerebbe che abbia voluto applicare il disposto della responsabilità extracontrattuale ai soli casi di colpa lieve, senza intervenire in ordine ai profili di colpa grave e dolo, per i quali continuerebbe a trovare spazio la pregressa impostazione.

 

Poste queste premesse, sulla scia della dottrina più recente, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto opportuno abbandonare una concezione soggettiva psicologica della colpa, analizzando come un agente modello eiusdem condicionis et professionis si sarebbe comportato nella vicenda concreta, in cui il medico convenuto in giudizio si è trovato effettivamente ad operare. In questo caso, dopo aver comparato tali condotte, si è chiamati a comprendere se eventuali discrasie sono dovute a caso fortuito o forza maggiore o se è comunque possibile esigere una condotta diversa. Principale corollario di tale ricostruzione è quello secondo cui il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né la gravità della stessa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata solo dal medico.

 

Anche per la struttura, in forza del contratto sottoscritto con il paziente, sussiste una responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova.

 

In casi di interventi chirurgici di natura estetica “voluttuaria”, come quello in esame, rispondenti ad una mera scelta del paziente e non dettati dalla cura medica, per i quali non sussistono incertezze metodologiche, trattandosi di interventi standard, il conseguimento da parte del paziente di un risultato positivo è un indice di valutazione della correttezza dell’intervento stesso, al pari di una “cartina di tornasole”. Invero, nel contratto avente ad oggetto una prestazione chirurgica estetica, il medico può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da valutare alla luce della situazione pregressa del paziente ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie.

 

Pertanto non si può configurare un inadempimento contrattuale imputabile al chirurgo estetico e dunque una responsabilità del sanitario, ove risulti che l’operazione è stata eseguita a regola d’arte e che la permanenza di cicatrici è stata indicata come effetto inevitabile dell’intervento, alla luce delle pregresse condizioni biologiche del paziente, ed è stata peraltro da questo accettata con atto scritto.

S.M.S.



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