Il potere dell’amministratore di sostegno di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale trova fondamento esclusivo nell’atto di nomina.
Corte cost., 13 giugno 2019, n. 144
Pres. G. Lattanzi– Est. F. Modugno.
Assenza di DAT – Amministratore di sostegno – Sostegno vitale - Potere ex lege di esprimere il consenso informato – Non sussiste - Erroneo presupposto interpretativo – Non fondatezza
In assenza di DAT, l’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017 non attribuisce ex lege all’amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario anche il potere di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale, in quanto “le modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in ambito sanitario” restano regolate dagli artt. 404 ss. c.c. In particolare, spetta solo al giudice tutelare il compito di individuare e circoscrivere i poteri dell’amministratore di sostegno anche in ambito sanitario, nell’ottica di garantire contestualmente la migliore tutela della salute e della volontà del beneficiario, mediante l’adozione di misure adeguate al caso di specie e quindi alle concrete condizioni del disabile. In sostanza, quindi, l’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 269/2017 si limita a disciplinare il caso in cui il giudice tutelare abbia espressamente attribuito nell’atto di nomina all’amministratore di sostegno il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita.
S. B.