Partecipazione in forma associata al concorso per l’assegnazione di farmacie: la parola alla Plenaria.
Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giur., ord. 19 agosto 2019, n. 759
Pres. De Nictolis, Est. Simonetti – E.G. Orlando e S. Scaminaci (Avv. R. Raponi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e aa. (Avv.ra distrettuale dello Stato)
Concorso per l’assegnazione di farmacia – Art. 11 d.l. 1/2012 sul potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica – Evoluzione verso un modello più imprenditoriale e più aperto.
Concorso per l’assegnazione di farmacia – Art. 11 d.l. 1/2012 – Limite di partecipazione al concorso in non più di due Regioni o Province Autonome – Facoltà di concorrere in forma associata – Contrasto interpretativo.
Questione se il concorrere in forma associata sia da ascrivere al modello societario – Va rimessa alla Plenaria – Questione se il limite numerico di partecipazione al concorso implica il divieto di cumulo di due sedi - Va rimessa alla Plenaria.
L’art. 11 del d.l. 1/2012, rubricato “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica” si colloca in un contesto di evoluzione del settore della distribuzione farmaceutica e riflette mutamenti avvenuti da tempo in seno alla società e nel mondo economico, che ha dato corso a ripetute segnalazioni e sollecitazioni dell’AGCM e che deve fare i conti con un modello (più) imprenditoriale (e più aperto) nella gestione delle farmacie, funzionale anche (almeno in teoria) ad accrescere l’offerta per gli utenti del servizio nonché, come recita l’incipit, “a favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti”.
Per quanto più rileva in questa sede, l’art. 11 del d.l. 1/2012 dispone, al co. 5, che “Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome” prevedendo al contempo, al co. 7, che “Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti (…)”. Si riscontra un contrasto in ordine all’interpretazione di tali disposizioni.
Occorre investire l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, co. 1, c.p.a., dei seguenti quesiti: (i) se il concorrere in forma associata, ai sensi dell’art. 11, co. 5, del d.l. 1/2012, sia da intendere quale una variante della titolarità in forma individuale oppure se sia invece da ascrivere al modello societario, consentendo quindi anche di assegnare la titolarità della farmacia alla società così formata e di applicare il relativo regime (di cumulabilità temperata) quanto alla titolarità di più di una sede farmaceutica; (ii) se, nel silenzio dell’art. 11 del d.l. 1/2012, la previsione di cui al co. 7 del medesimo art. 11, che facoltizza la partecipazione al concorso in (non più) di due Regioni o due Province autonome, sia da intendere come contenente anche una regola (implicita) di incompatibilità che vieterebbe di cumulare le due sedi, dovendo per forza scegliere gli interessati di quale delle due avere la gestione, pena l’improcedibilità delle loro domande.
F.A.B.