Il Consiglio di Stato estende i soggetti legittimati a ricorrere per questioni inerenti la pianta organica delle farmacie
Cons. Stato, Sez. III, 11 giugno 2019, n. 3901
Pres. Frattini, Est. Sestini – M.E. Franceschini (Avv. Carcelli) c. Regione Toscana (Avv.ti Baldi, Bora e Fazzi)
Pianta organica delle farmacie - Interesse a ricorrere – Titolare farmacia altro Comune - Sussiste.
La sentenza annotata, nel confermare alcuni orientamenti oramai consolidati della giurisprudenza in materia di assistenza farmaceutica, introduce alcune interessanti novità.
Anzitutto la pronuncia conferma che la disciplina introdotta dall’art. 11 del d. l. n. 1 del 2012 ha inteso “potenziare l’offerta farmaceutica alla popolazione”, sia “ai fini di migliorare l’offerta di servizi volti alla tutela della salute”, “ma anche a fini di tutela dei consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza” (quest’ultimo è un elemento emerso recentemente nella giurisprudenza amministrativa). In generale, la sentenza ribadisce che le nuove sedi farmaceutiche si aggiungono a quelle precedenti e “alla consueta programmazione territoriale senza farla venir meno”.
Un primo elemento di novità riguarda l’individuazione dei soggetti legittimati a ricorrere per questioni inerenti la pianta organica delle farmacie. In precedenza la giurisprudenza aveva considerato legittimati i farmacisti titolari di farmacia nel medesimo Comune oggetto del giudizio. E tale orientamento era stato seguito anche dalla sentenza del TAR Toscana appellata in questa sede. Il Consiglio di Stato, nel riformare sul punto la pronuncia di primo grado e ritenere legittimata la titolare di farmacia di un altro Comune, ha affermato in via generale “la sussistenza di un interesse, attuale, differenziato e tutelato dall’ordinamento, di ciascun soggetto economico (imprenditore, fornitore di servizi, commerciante o consumatore, singolo o associato) al corretto funzionamento di un mercato basato sul principio di libertà d’iniziativa economica ma regolato a tutela della concorrenza e degli altri valori sanciti dalla Costituzione”.
Un ulteriore elemento di novità riguarda l’inquadramento della materia dell’assistenza farmaceutica, in generale, e della pianta organica in particolare. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha costantemente ricondotto l’assistenza farmaceutica alla materia “tutela della salute”, come tale di competenza concorrente di Stato e regioni ex art. 117, comma 3, Cost. La sentenza annotata, nel dichiarare non fondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale, afferma, invece, che “La materia in esame (prestazione di un servizio pubblico), attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 1 Cost., così come modificato dalla l. cost. n. 3/2001, è trasversale, e come tale non ha un perimetro circoscritto ex ante in quanto è idonea a perseguire finalità che si intrecciano con una pluralità di altri interessi, incidendo, in tal modo, su ambiti di competenza concorrente o residuale delle Regioni”. L’affermazione non convince, ma non è chiaro se essa sia frutto di un meditato cambio di prospettiva o un obiter dictum utile solo a respingere rapidamente la prospettata questione costituzionale.
P.C.