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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Sicilia - Consiglio Giustizia Amministrativa, Sentenza n. 690/2019, Progetto individuale di assistenza. Onere della presentazione di un’istanza di richiesta. (Cons. Giust. Amministrativa Sicilia n. 690 del 18/07/2019)

Progetto individuale di assistenza. Onere della presentazione di un’istanza di richiesta.

 

Cons. Giust. Amministrativa Sicilia n. 690 del 18/07/2019

 

Pres. Castriota Scanderbeg, Cons. Rel. La Guardia - Comune di Misilmeri (avv. Cappella)/Azienda Sanitaria di Palermo (avv. Li Vigni) c. Omissis, n.q. di amministratore di Omissis (avv.ti Cugliandro e Giannola)

 

Progetto individuale di assistenza – obbligo di provvedere – non sussiste – presentazione istanza – richiesta espressa e specifica – presupposto indefettibile insorgenza obbligo dell’amministrazione - domanda  - onere del disabile.

 

Non sussiste alcun obbligo in capo alle amministrazioni all’uopo competenti di predisposizione di un progetto individuale di assistenza ex art. 14 l. 328/2000 in favore del soggetto disabile, in assenza di presentazione di una specifica istanza, necessaria all’attivazione del procedimento.

La predisposizione di tali progetti da parte del Comune, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, avviene esclusivamente su domanda dell’interessato: la presentazione della richiesta è un presupposto indefettibile per l’insorgenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere, che è onere di chi affermi un asserito inadempimento del Comune/Azienda Sanitaria dimostrare.

Per ingenerare l’obbligo di provvedere, la domanda deve essere espressa e dotata di sufficiente specificità, non potendosi desumere da altre richieste presentate dall’interessato.

S.M.S.



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