Distinzione tra prestazione socio-assistenziale e sanitaria. L’attività di rilievo sanitario è di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Cassazione Civile, sezione III, n. 14774 del 30/05/2019
Pres. Armano U., Cons. Rel. Di Florio A. – Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Val Padana (avv.ti Allocca e Faccioli) c. Comune di Casalmaggiore (avv.ti Giuffrè e Gioncada), Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus (avv.ti Cappella e Mirri)
Prestazioni sanitarie – ricovero in strutture protette – prestazione diretta alla cura e alla riabilitazione - prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario – rientra - prestazioni di rilievo sanitario – competenza economica della ASL – competenza del servizio sanitario nazionale.
Con riferimento alla natura delle prestazioni erogate in favore di un soggetto affetto da malattia psichiatrica, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate anche prestazioni sanitarie, l’attività complessiva va considerata di rilievo sanitario e pertanto di competenza del servizio sanitario nazionale, con conseguente ascrivibilità del trattamento residenziale (il c.d. ricovero) alla competenza economica della ASL; in caso contrario, se il tipo di attività espletata è di sorveglianza e assistenza non sanitaria, l’attività va considerata di natura socio – assistenziale e di conseguenza è estranea al servizio sanitario.
Nel primo caso le attività di rilievo sanitario connesse a quelle assistenziali sono dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e a sostengo della attività di cura del malato/cittadino.
Ai sensi dell’art. 6 del D.P. 8 agosto 1985 il ricovero in strutture protette rientra nel concetto di attività socio assistenziale di rilievo sanitario se la prestazione in esso erogata è diretta:
a) in caso di handicappati e disabili alla riabilitazione o alla rieducazione funzionale;
b) in caso di malati mentali alla cura e al recupero fisico e psichico;
c) in caso di tossicodipendenti, alla cura e-o al recupero;
d) in caso di anziani alla cura degli stati morbosi.
La distinzione del tipo di malattia, acuta o cronica, non sussiste dal tenore letterale della disposizione ed è contra legem introdurre tale differenza. Pertanto non è possibile escludere l’attività di cura dei secondi (malati cronici) da quelle considerate di rilievo sanitario.
Riguardo ai malati mentali nonché ai disabili, soltanto laddove l’attività di sorveglianza e assistenza sia esclusiva potrà considerarsi estranea al servizio sanitario, diversamente, se associata a prestazioni sanitarie, volte alla riabilitazione e alla cura, si tratterà di prestazioni di rilievo sanitario di competenza del servizio sanitario nazionale.
S.M.S.