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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Teramo, Sentenza n. 1218/2019, Sulla natura della responsabilità del medico per fatti di causa avvenuti prima della entrata in vigore della Legge Gelli Bianco

Responsabilità della struttura sanitaria – responsabilità contrattuale – onere della prova ex art. 1218 cc.

Responsabilità del medico – fatti commessi in vigenza della legge Gelli Bianco – mancanza di una obbligazione autonoma nei confronti del paziente - responsabilità extracontrattuale – onere della prova ex art. 2043 cc.

Responsabilità del medico – fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco – mancanza di una obbligazione contrattuale autonoma nei confronti del paziente - responsabilità extracontrattuale – inammissibilità della teoria del contatto sociale

La sentenza ricorda che, per quanto attiene alla responsabilità della struttura sanitaria, da una parte, il danneggiato deve fornire la prova non solo del contratto, ma anche dell’aggravamento della situazione patologica o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari; dall’altra, l’obbligato deve invece provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

Per quanto riguarda la responsabilità del medico, invece, qualora questi non abbia assunto una autonoma obbligazione contrattuale con il paziente, essa ha natura extracontrattuale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge n. 24/2017, cosiddetta Legge Gelli Bianco. Il regime probatorio è quindi quello di cui all’art. 2043 cc.

Il Tribunale precisa invero che la responsabilità del medico che non abbia assunto una obbligazione contrattuale autonoma nei confronti del paziente vada ascritta nell’alveo della responsabilità extracontrattuale anche nel caso in cui i fatti di causa siano avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della legge Gelli Bianco. In particolare, i giudici rilevano che la teoria del contatto sociale, oggi superata dalla riforma del 2017 e già messa in forse dalla legge Balduzzi, non possa essere avallata, alla luce della impossibilità di ricondurre il “contatto” nell’ambito delle fonti dell’obbligazione ex art. 1173 cc. La pronuncia precisa che l’art. 1173 cc., pur contenendo una formula aperta costituita dal richiamo ad ogni altro o fatto produttivo dell’obbligazione, pretende che l’atto o il fatto sia riconducibile a una previsione ordinamentale che lo renda un fatto giuridico, cioè idoneo a generare l’obbligazione medesima, posto che in assenza di una previsione normativa in tal senso, esso rimane un mero fatto, improduttivo di effetti giuridici. Poste queste premesse, essa rileva che, non esistendo alcuna disposizione o principio giuridico che correli il contatto sociale tra medico e paziente della struttura a specifiche obbligazioni, il contatto debba considerarsi un mero fatto, irrilevante ai fini dell’art. 1173 cc. e che il medico possa dunque essere chiamato a rispondere unicamente ai sensi dell’art. 2043 cc


N.P.



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