Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2019, n. 29498
S.B.R., B.L. e B.S. c. ASL e Policlinico
Responsabilità – Incompletezza della cartella clinica – Prova in via presuntiva della responsabilità del medico – Non sufficienza della mera incompletezza della cartella ai fini dell’accertamento del nesso eziologico – Necessità di ulteriori presupposti ai fini della configurabilità di una responsabilità medica.
L’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente solo quando tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. Solo in tal caso l’incompletezza della cartella clinica si pone, in via presuntiva, quale prova a favore di chi adduce di essere stato danneggiato e, dunque, nel solo caso in cui tale incompletezza va ad innestarsi in un cotesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza. Ciò conformemente all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (Cass., Sez. III, 21 novembre 2017, n. 27561; Id., 12 giugno 2015, n. 2218).
M. S.