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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR Sentenza n. 174/2020, È illegittimo l’affidamento diretto, mediante clausola di estensione e stipula di un nuovo contratto, della fornitura di prodotti ulteriori a quelli oggetto della gara.

TAR Lombardia, Milano,  Sez. II, 24 gennaio 2020, n. 174

Pres. Caso, Est. Cordì – Omissis ­(Avv.ti  Corrado Curzi e Riccardo Pagani) c. Azienda Sanitaria Territoriale della Valle Olona (Avv.ti Vittoria Luciano e Annalisa Avolio) e n.c. di Omissis, (Avv.ti Jacopo Emilio Paolo Recla e Michele Di Michele).

Fornitura “in service” di reagenti di chimica clinica, immunologia e marcatori cardiaci -  Mutamento della prestazione originaria – Aggiunta di ulteriori tipologie di reagenti – Clausola di estensione – Stipula di un nuovo e diverso contratto – Conseguenze – Sottrazione della fornitura delle ulteriori tipologie di reagenti alla procedure di evidenza pubblica – Affidamento diretto - Illegittimità.

Nell’ambito di una fornitura “in service” di reagenti di chimica clinica, immunologia e marcatori cardiaci, l’avvenuto mutamento della prestazione originaria (sostanziatosi nell’aumento della fornitura con 20 tipologie di reagenti volti alla esecuzione di altrettante tipologie di determinazioni diagnostiche che si aggiungono, pertanto, alle 73 tipologie di reagenti previsti nell’originaria aggiudicazione e nel consequenziale contratto) si traduce, per il tramite dell’utilizzo della clausola di estensione e della stipula di un nuovo e diverso contratto (che costituisce un indice evidente dell’aliquid novi che la complessiva operazione realizza, risultando, altrimenti sufficiente la mera applicazione della clausola), nella sottrazione di tale segmento ulteriore della prestazione alle procedure ad evidenza pubblica e nel sostanziale – illegittimo in quanto non previsto dalla legge di gara – affidamento diretto della fornitura delle ulteriori tipologie di reagenti.

G.A.G. 



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