TAR Lombardia, Milano sez III, 2 gennaio 2020, n. 2
Pres. Di Benedetto, Est. Mameli – S.I.M.eT Sindacato Italiano Medici del Territorio e A.S. (Avv.to Tinarelli) c. Regione Lombardia, (Avv.ti Moretti e Vivone) e nei confronti di ATS della Montagna, ATS di Brescia, ATS di Bergamo, ATS Città Metropolitana di Milano, ATS Pavia, ATS dell'Insubria, ATS della Brianza, ATS della Val Padana, FIMMG Sezione Regionale per la Lombardia, Snami Sezione Regionale per la Lombardia, SMI Sezione Regionale per la Lombardia, Federazione Regionale Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri Lombardia, in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, non costituiti; (non costituito); e c. Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Nuovo sistema di presa in carico dei pazienti fragili e/o cronici – gestore coordinatore dei livelli – incarico riservato a figure diverse dal Medico di Medicina Generale – svilimento della figura del MMG e del Pediatra di Libera Scelta – violazione del principio di libertà di scelta del medico curante – correttivo di cui alla DGR 754/2018 – separazione tra clinical manager e gestore – distinzione tra aspetti organizzativi e quelli clinici e di cura - illegittimità – non sussiste.
Le Delibere di Giunta Regionale della Lombardia n. 6551/2017 n. 7655/2017, così come modificate dalla DGR 754/2018, nel dare attuazione al disposto dell’art. 9 della L.R. 33/2009, hanno disegnato il nuovo sistema di presa in carico dei pazienti cronici e fragili, prevedendosi l’introduzione di un gestore (che garantisce il coordinamento e l’integrazione tra i differenti livelli di cura e i vari attori del sistema coinvolti, redigendo il PAI (Piano di Assistenza individuale). Sotto il vigore delle DGR 6551/2017 e 7655/2017 il ruolo di gestore poteva essere affidato alle strutture socio-sanitarie già contrattualizzate con il SSR e i Medici di Medicina Generale (MMG) ovvero i Pediatri di Libera Scelta (PLS) organizzati in forme associative quali società di servizio cooperative, essendo precluso al singolo Medico di MG o Pediatra di partecipare alla redazione del PAI per i pazienti cronici o fragili.
I correttivi apportati dalla DGR 754/2018 consentono ai MMG e al PLS di aderire al nuovo sistema di presa in carico dei pazienti cronici o fragili, assumendo il ruolo di clinical manager redigendo il PAI.
Il singolo assistito al momento della redazione del PAI comunica al clinical manger la struttura che fungerà da Gestore con funzioni non cliniche di supporto alla presa in carico costituite dalle attività organizzative e gestionali di supporto, quali ad esempio la prenotazione e l’organizzazione delle prestazioni, i contatti col paziente per monitorare l’adesione PAI, recall per appuntamenti fissati.
I citati correttivi hanno posto netta distinzione tra il clinical manager e il Gestore, il primo affidato al MMG che procede alla programmazione sanitaria e clinica delle cure attraverso la redazione del PAI, il secondo invece con funzioni più propriamente organizzative. Peraltro il Medico di medicina generale e il Pediatra di Libera Scelta sono stati posti al centro del modello integrativo organizzato, volto a fornire la continuità delle cure al paziente cronico e/o fragile, escludendosi ogni possibile rilievo di illegittimità delle scelte contenute nelle Delibere regionali, sia sotto il profilo della possibile lesione del diritto del paziente alla libera scelta del medico curante, sia sotto il profilo della presunta incompetenza delle regioni a disciplinare i profili organizzativi del pubblico impiego regionale, sia sotto il profilo di una supposta confusione tra programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi; dovendosi inoltre escludersi ogni svilimento del ruolo del Medico di Medicina Generale ed anzi la valorizzazione del ruolo.
L.M.P.