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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 209/2020, Il coordinamento-contenimento dello Stato vieta alle Regioni in piano di rientro di stanziare incrementi dei fondi sanitari regionali per erogare prestazioni ulteriori rispetto ai Lea

Il coordinamento-contenimento dello Stato vieta alle Regioni in piano di rientro di stanziare incrementi dei fondi sanitari regionali per erogare prestazioni ulteriori rispetto ai Lea

 

Corte cost., sent. 8 settembre 2020, n. 209

 

Pres. Morelli, Est. Prosperetti – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Marche

 

Enti del servizio sanitario regionale – progetti strumentali – trattamenti osteopatici nelle discipline ospedaliere – presunta violazione – art. 117, terzo comma, Cost. – professioni – individuazione di nuove figure professionali – riservata allo Stato – competenza delle Regioni – aspetti con specifico collegamento con realtà regionale – esercizio potestà legislativa regionale non precluso – infondatezza

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8, che prevede la possibilità per gli enti del servizio sanitario regionale di attivare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere.

La Corte ha ricordato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura […] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.

[…] La norma impugnata non introduce alcuna nuova figura professionale, limitandosi a conferire agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere.

D’altra parte, il tema dei progetti sperimentali deve essere nettamente distinto da quello della istituzione di nuove figure professionali e della loro regolamentazione, almeno quando si tratti, come nel caso in esame, di sperimentazioni svolte con il coinvolgimento di soggetti la cui attività era considerata pienamente lecita anche prima del riconoscimento statale della professione (ordinanza n. 149 del 1988).

Sotto altro profilo, va poi ricordato che questa Corte ha, in numerose occasioni, precisato che, fermo il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato, rimane «nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale» (sentenza n. 147 del 2018, con richiamo alla sentenza n. 98 del 2013).

Pertanto, l’esercizio della potestà legislativa regionale, laddove non direttamente incidente sulla istituzione e regolamentazione di nuove figure professionali, non può ritenersi precluso o limitato».

 

M.B.



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