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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 6750/2020, Il Consiglio di Stato afferma che, in caso di revisione puntuale e specifica della pianta organica delle farmacie riguardante solo una porzione del territorio comunale, il Comune ha un obbligo di moti

Il Consiglio di Stato afferma che, in caso di revisione puntuale e specifica della pianta organica delle farmacie riguardante solo una porzione del territorio comunale, il Comune ha un obbligo di motivazione rafforzata

 

Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 6750

 

Pres. M. Lipari - Est. P. De Berardinis – Farmacia di F. s.n.c. (Avv. Bruno Aiudi) c/ Comune di Fossombrone (PU) (Avv. Andrea Berti) e Farmacia del C. s.n.c. (Avv. Aldo Valentini)

 

 

Farmacia - Revisione pianta organica comunale - Revisione puntuale - Obbligo di motivazione rafforzata - Difetto di motivazione - Illegittimità del provvedimento

 

Farmacia - Revisione Pianta organica - Parere obbligatorio - Rilievi particolarmente critici - Mancata adeguata motivazione - Illegittimità del provvedimento

 

 

Il giudizio riguarda la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Fossombrone.

In via preliminare, il Consiglio di Stato ha ribadito la costante giurisprudenza che garantisce ampia discrezionalità al Comune in sede di revisione della pianta organica e per la quale “obiettivo del Legislatore è che la programmazione territoriale e, quindi l’individuazione delle zone dove collocare le farmacie, sia fatta in modo da assicurare l’equa distribuzione di queste sul territorio” e, in via aggiuntiva, che occorre tener altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Due aspetti della pronuncia meritano adeguata segnalazione.

Anzitutto il Consiglio di Stato ha affermato che nel caso di revisione puntuale e specifica, che riguarda solo una porzione del territorio comunale, il Comune ha un “obbligo di motivazione rafforzata”. Il Collegio, infatti, ritiene di fare riferimento in via analogica ai principi invalsi in materia di pianificazione urbanistica, “in base ai quali è richiesta una motivazione più puntuale nell’ipotesi di variante specifica allo strumento urbanistico, che interessi aree determinate del P.R.G”.

 

In secondo luogo, il Consiglio di Stato si sofferma sul parere obbligatorio reso dall’Azienda sanitaria, caratterizzato da rilievi particolarmente critici. Il Comune, a giudizio del Giudice d’appello, non ha adeguatamente motivato, da un lato, in merito alle ragioni che lo hanno condotto a quella specifica variazione territoriale e, dall’altro, in merito alle ragioni per le quali i rilievi critici dell’Azienda sanitaria potevano essere superati.

P.C.

 



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