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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 7130/2020, E’ legittima la restrizione della concorrenza se il requisito richiesto dalla lex specialis risulta proporzionato e ragionevole rispetto alle esigenze della stazione appaltante.

E’ legittima la restrizione della concorrenza se il requisito richiesto dalla lex specialis risulta proporzionato e ragionevole rispetto alle esigenze della stazione appaltante.

 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III^, 17 novembre 2020, n. 7130

 

Pr. M. Corradino, Rel. Est. G. Tulumello – Abbott S.r.l. ­ (Avv. ti Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello, Marco Martinelli) c. Asl Roma 1 (Avv. ti Alessandra Belletti, Stefano Vinti) e Roche Diagnostics S.p.A ed altri (non costituiti in giudizio).

 

Fornitura di sistemi macchina reagenti - Requisito posseduto da un solo operatore - Legittimo se il requisito è ragionevole e proporzionato – La restrizione della concorrenza - Non rileva – Se giustificata dalle esigenze della commessa pubblica.

 

All’interno di una gara per la fornitura “in service di sistemi macchina reagenti occorrenti all'HUB 3 Regione Lazio” l’appellante sostiene la natura escludente del requisito richiesto dal Bando (necessità della matrice biologica “saliva” sull’analita del cortisolo). Tale requisito sarebbe infatti anticoncorrenziale e illegittimo, in quanto posseduto soltanto dalla controinteressata.

Secondo il Consiglio di Stato il punto di equilibrio del sistema non è dato dal numero di concorrenti operanti sul mercato in grado di offrire il prodotto richiesto (uno, ovvero tre), ma dall’esistenza o meno di una ragionevole e proporzionata esigenza del committente pubblico che giustifica la domanda di un prodotto offerto solo da poche imprese (in tesi, anche da una soltanto: come nel caso della sentenza della Corte di Giustizia, 17 settembre 2002, in causa C-513/99).

Il sindacato del giudice dunque deve avere ad oggetto la proporzionalità e ragionevolezza della scelta della stazione appaltante di richiedere la fornitura di un prodotto offerto solo da poche imprese.

Nel caso di specie la documentazione scientifica allegata dalla resistente supporta la legittimità, proporzionalità e ragionevolezza dei requisiti richiesti dalla lex specialis, sicché la conseguente restrizione della concorrenza risulta comunque giustificata dalle esigenze della commessa pubblica.

Nondimeno la circostanza che l’aggiudicataria abbia coinvolto un’altra impresa nella formulazione dell’offerta dimostra che la legge di gara, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non impediva l’ingresso (in forma associata) di altre imprese nella competizione.

 

G.C.



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