In assenza di iniziative intraprese dai soggetti aggregatori, l’Amministrazione interessata può indire gare c.d. “ponte” da aggiudicarsi tramite procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016.
Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III^ quater, 3 novembre 2020 n. 11304
Pr. R. Savoia, Rel. Est. P. Marotta – Vivisol s.r.l. (Avv. to Giuseppe Franco Ferrari ) c. Azienda sanitaria locale Roma 1 (Avv. to Alessandra Belletti).
Art. 9 d.l. n. 66/2014 - Servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare – Legittimo utilizzo delle gare c.d. “ponte” – In assenza di iniziative dei soggetti aggregatori
Ai sensi dell’art. 9, co. 3, del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, entro il 31 dicembre di ogni anno sono individuate le categorie di beni e di servizi per il cui affidamento le amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori. Con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute prot. 20518/2016 sono state fornite indicazioni per l’attuazione dell’art. 9 del d.l. n. 66/2014 in ordine all’acquisizione di beni e servizi nel settore della Sanità. In particolare, nella predetta circolare viene precisato che “…. in assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie: a) stipula di un contratto ponte tramite procedura negoziata senza bando ex art. 57, co.2; b) stipula di un contratto ponte ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del Codice degli appalti “per la ripetizione di servizi analoghi”, c) proroga del contratto, non oltre la data di attivazione da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip (art. 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016)”.
Orbene a detta della ricorrente l’indizione della gara in esame da parte della ASL Roma 1 sarebbe illegittima, in quanto riservata alla Regione, che nel DCA 61/2020 ha inserito l’affidamento dei servizi di ventiloterapia domiciliare tra le gare centralizzate in materia di Sanità relative al periodo 2020-2021. Sostiene ancora la ricorrente che l’amministrazione non avrebbe potuto indire una gara ponte mediante procedura aperta, poiché la Circolare prot. 20158/2016 consente solamente procedure negoziate senza bando o la proroga dei contratti vigenti.
Ciò premesso, il Tar Lazio ha ritenuto legittimo l’operato della amministrazione. Ed infatti da un lato non è contestata l’assenza di iniziative attive della Regione Lazio con riguardo al servizio in questione, dall’altro la Asl ha espressamente previsto negli atti di gara la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale nell’ipotesi in cui la gara centralizzata, inserita negli atti di programmazione regionale, venga completata prima della scadenza del rapporto contrattuale stipulato a seguito della procedura di gara de qua. Né può assumere rilevanza giuridica l’utilizzo della procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, anziché delle procedure negoziate richiamate nella circolare ministeriale sopra menzionata; secondo il Tar Lazio i principi di trasparenza e di favor partecipationis impongono di ritenere sempre preferibili le procedure di gara aperte rispetto alle procedure ristrette o negoziate, in quanto conformi.
G.C.