Programmazione sanitaria
Consiglio di Stato, Sezione Terza, 4.2.2021, n. 1043
Pres. e Est. F. Frattini – Regione Abruzzo (Avvocatura Generale dello Stato) c. L.M.O. S.r.l. (Avv.ti Diego De Carolis e Eugenio Galassi).
Servizio Sanitario Nazionale – L. Reg. Abruzzo n. 32/2007 - Accreditamenti - Fabbisogno sanitario regionale immutato – Giustificazione per la mancata apertura di nuove procedure di accreditamento – Non è sufficiente.
Fabbisogno sanitario regionale immutato – Mera conferma degli accreditamenti già rilasciati – Violazione dei principi di concorrenzialità e sussidiarietà – Sussiste
Accreditamenti – Durata quinquennale – Miglioramento della qualità assistenziale e razionalizzazione della rete - Bandi periodici – Necessità
Tetti di spesa – Spesa sanitaria – Redistribuzione delle risorse - Valutazione periodica e dinamica – Necessità
Il Consiglio di Stato ha chiarito come il fabbisogno regionale non sia condizione necessaria e sufficiente per cristallizzare la situazione degli accreditamenti già concessi e dunque per precludere l’indizione di nuovi bandi per l’accreditamento. Un sistema basato sulla sussidiarietà orizzontale tra operatori sanitari pubblici e privati accreditati non può sfuggire alle regole della concorrenzialità, operanti in ogni settore del mercato. Lo strumento della concorrenzialità permette di valutare l’ingresso di nuovi operatori nel settore e, al contempo, di verificare periodicamente gli operatori già accreditati, consentendo il miglioramento e l’efficientamento della rete.
Il Consiglio di Stato osserva la rilevanza della durata limitata a cinque anni dell’accreditamento. La rinnovabilità, pur consentita dalla L. R. Abruzzo 32/2007, non è incondizionata, bensì subordinata sia alle esigenze della programmazione, sia al rispetto di ulteriori requisiti orientati al continuo miglioramento della qualità dell’assistenza. Ciò è coerente con il principio per cui il mero reiterato rinnovo dell’accreditamento finisce per consolidare la stessa posizione di plusvalore concorrenziale a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, della eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti all’accreditamento. La necessità che l’offerta sanitaria sia costantemente verificata, aggiornata e rinnovata, è stabilita dall’art. 6, L.R. Abruzzo 32/2007. Il Collegio condivide dunque il richiamo dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, che ha escluso l’utilizzo della definizione del fabbisogno quale strumento limitativo della concorrenza nel settore, tale da condurre, con il congelamento delle posizioni dei soggetti già accreditati, a restrizioni indebite del numero degli operatori.
Il Consiglio di Stato ha chiarito come solo una visione dinamica del fabbisogno ed una sua valutazione periodicamente rinnovata ed aperta alla comparazione tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo, può rispondere alla migliore e più efficiente allocazione delle risorse disponibili. Difatti, osserva il Collegio, più la valutazione è periodica, cioè dinamica, e quanto meno si consolidano posizioni di vantaggio di singoli operatori, tanto più potranno emergere efficienza e risparmio a vantaggio della spesa sanitaria regionale. Ne consegue che la Regione appellante ha mancato di considerare l’aspetto qualitativo, posto a base dell’accreditamento, da cui la programmazione regionale non può prescindere, limitandosi a chiudere il mercato al solo perdurante ed esclusivo vantaggio degli operatori già accreditati, a cui si chiede di aumentare le prestazioni erogate ove il fabbisogno aumenti, in luogo di offrire ad altri potenziali aspiranti in possesso dei requisiti la possibilità di compartecipare all’offerta sanitaria in regime di accreditamento.
LMP