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Numero 20 - 21 ottobre 2009 NORMATIVA [61]    GIURISPRUDENZA [19]    DOCUMENTAZIONE [60]

E ora introduciamo la dissenting opinion

Il 7 ottobre 2009, con un comunicato dell’Ufficio Stampa, è stato reso noto che la Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità  costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione; ha altresì  dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma.
Si è  riaperta così una discussione che già aveva lacerato la politica e la dottrina costituzionale nella primavera del 2008: la precedente sentenza n. 24 del 2004, relativa all’art. 1, della legge 140 del 2003, aveva implicitamente ritenuto ammissibile un intervento legislativo ordinario per sospendere i processi contro le alte cariche dello Stato, limitandosi a dichiarare alcuni profili di legittimità costituzionale all’interno di un intervento legislativo che, nel suo complesso, rimaneva ammissibile, ovvero aveva lasciato irrisolta la questione di fondo del rango dell’intervento legislativo necessario, cioè se ordinario o costituzionale? Chi scrive era già intervenuto nel dibattito dell’anno scorso ritenendo che, a prescindere da ogni valutazione personale, alla luce della sentenza n. 24 del 2004 l’intervento legislativo ordinario fosse ammissibile. Ricavavo tale conclusione dall’andamento complessivo della decisione. La sentenza, invero, ricostruiva l’istituto previsto dalla legge nell’ambito delle sospensioni processuali e, ritenendo che il sistema processuale delle sospensioni non fosse chiuso e immodificabile, ammetteva esplicitamente che esso potesse essere modificato con un intervento legislativo ordinario del quale ne andava apprezzato l’interesse avuto di mira: e riteneva che l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni governo fosse un interesse costituzionalmente apprezzabile; dopo di ché, a fronte del carattere generale... (segue)

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