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Numero 9 - 04 maggio 2011 NORMATIVA [25]    GIURISPRUDENZA [31]    DOCUMENTAZIONE [13]

Federalismi, federalismo europeo, federalismo fiscale

Il tema di questa riflessione, così come di molte discussioni di questi ultimi tre-quattro anni in tema di federalismo, mi pone ogni volta di fronte ad una domanda quasi esistenziale, legata alla dimensione di studioso di questi temi.
La questione è: accettare supinamente le definizioni o sottoporle ad analisi e verifica? E devo confessare che, di fronte alla deriva politico-giornalistica del dibattito sul federalismo e sul federalismo fiscale, è sempre più difficile trattenersi.
E' proprio "federalismo" quello di cui parliamo? E, se del caso, stiamo parlando proprio di "federalismo fiscale"? La risposta a questa domanda - teorica, certo!, ma inevitabile - non è senza conseguenze, giacché tutte una serie di considerazioni, valutazioni e conclusioni derivano proprio dalla risposta ad essa.
Rinviando a un saggio più ampio che sto preparando anche per la discussione in sede internazionale, lasciatemi abbozzare la risposta alla prima domanda: è proprio federalismo quello di cui stiamo parlando per l'Italia del 2011?
Così posta la questione, non è difficile immaginare una risposta negativa, ma non per la tradizionale ragione che si utilizza nel dibattito su regionalismo e federalismo, quella secondo cui in Italia noi abbiamo regioni, enti autonomi ma non sovrani, mentre nel modello federale gli enti membri sarebbero titolari di una originaria, ancorché perduta, sovranità: questo tipo di discussione è vecchia, molto vecchia e non ha mai, a parer mio, colto pienamente nel segno.
Per argomentare la mia risposta comunque negativa, devo fare un brevissimo scenario, andando al di là anche della tradizionale - ma egualmente insoddisfacente - tesi secondo cui esisterebbero innumerevoli definizioni di federalismo, tutte dotate di pari dignità: e, invero, una nozione bonne à tout faire è totalmente inutile sotto il profilo scientifico e della capacità di offrire strumenti di comprensione della realtà.
Invero, se facciamo riferimento alle vicende moderne, il primo, grande modello di federalismo è quello che nasce dall'originario superamento del colonialismo europeo: nell'arco del XIX secolo, cioè dalla fine del XVIII al primo anno del XX secolo, si assiste al fenomeno della creazione di modelli statuali in cui, essendo impossibile la riproposizione dello stato nazionale di matrice europea, le elités bianche locali si orientano progressivamente, con un processo che sarà pluridecennale, verso la formazione sui grandi territori sottratti alle madrepatrie (inglese, spagnola, portoghese, francese) di un modello federale. A partire dagli Stati Uniti a finire con l'Australia (1901), passando per l'Argentina, il Brasile, il Messico, il Canada, nel primo superamento del colonialismo nazionale europeo il modello statuale adottato è chiaramente quello federale...

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e codice del processo amministrativo: un rapporto problematico

Come ampiamente noto, l’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica disciplinato dagli artt. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) è al centro di un curioso paradosso... (segue)

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Federalismo municipale: la determinazione dei costi e fabbisogni standard (e non solo)

 Il migliore auspicio per il 2011 è che si possa completare la normazione attuativa del federalismo fiscale - con tre decreti delegati in vista del traguardo procedurale (risorse aggiuntive e interventi speciali, armonizzazione di bilanci e sanzioni e premialità) - ancorché eccessivamente condizionata dai numerosissimi adempimenti amministrativi e regolamentari che ne dovranno... (segue)

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El ordenamiento de los entes locales en España antes y después de las reformas estatutarias

La Constitución Española de 1978 no presta especial atención a las Entidades locales, ni se refiere expresamente al régimen local como una de las materias objeto de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas... (segue) 

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El régimen local britànico antes y después de la 'devolution'

La distribución territorial del poder en el Reino Unido se ha caracterizado tradicionalmente por un alto grado de centralización. Esto puede explicarse, en gran medida, por la combinación de la máxima de “soberanía del Parlamento” con la prevalencia natural de Inglaterra –política, económica e incluso demográfica– sobre el resto de “naciones” británicas... (segue) 

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  • L'evoluzione del sistema politico - istituzionale


    Il sistema politico-istituzionale italiano è caratterizzato da una sua sostanziale continuità pur con l’intersecarsi di significative cesure sia per quanto riguarda i profili formali (dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana) che quelli sostanziali (a costituzione formale invariata).
    Agli albori della unità, il sistema è caratterizzato dalla presenza dello Statuto Albertino che rimarrà, almeno formalmente, la costituzione nazionale fino alla Assemblea Costituente del 1946-1947.
    Il disegno dello Statuto, nel suo assetto istituzionale complessivo, resterà invariato fino all’avvento del Fascismo ma già a fine ottocento subirà profonde modifiche con l’affermarsi di una progressiva... (segue)
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  • Università e regioni in dialogo sull'attuazione della legge n. 240 del 2010


    Riferendosi alle Università e alle Accademie, la Costituzione italiana, all’art. 33, afferma che esse hanno “il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Quand’anche di problematica interpretazione, tale articolo getta luce sulla natura degli enti che nel nostro Paese praticano la ricerca e erogano formazione superiore: la loro peculiare ed ineliminabile autonomia. Pertanto, per affrontare il tema dell’Università – e a maggior ragione un discorso che si innesta in un momento grave per la stessa, volendo collocarla in relazione all’autonomia regionale – non si può prescindere...
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  • Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico


    E’ stato scritto che la lingua non è soltanto il mezzo che veicola la volontà legislativa, ma “essa è piuttosto il grande portone attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini. Dal momento che il diritto da applicare – si tratti di un sistema giuridico scritto o di un sistema di consuetudini – è rivestito della forma linguistica, la sua applicazione si deve bene o male adattare a questa forma. Le leggi della lingua sono immanenti alle leggi giuridiche”.
    Lingua e diritto, dunque, come elementi che si plasmano a vicenda e danno forma a principi, precetti, valori... (segue)
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  • Entes locales intermedios en estados federales y descentralizados


    Las organizaciones supramunicipales o Entes locales intermedios, situados entre los municipios y las regiones (en Italia), naciones (Gran Bretaña), o Estados (Länder en Alemania), justifican en gran medida su existencia en la necesidad de que la ejecución de las tareas y servicios de las organizaciones locales satisfaga las exigencias derivadas del principio de eficacia que rige el funcionamiento de las Administraciones públicas. Del estudio de los diferentes Entes intermedios o supramunicipales en Alemania, Italia y Gran Bretaña... (segue)
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