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Numero 18 - 06 ottobre 2010 NORMATIVA [29]    GIURISPRUDENZA [10]    DOCUMENTAZIONE [12]

La gestione del nuovo processo amministrativo: adeguamenti organizzativi e riforme strutturali

Il Codice del processo amministrativo è in questi mesi al centro dell’attenzione di studiosi e operatori del settore, che ad esso hanno dedicato numerosi seminari e convegni. Fra i tanti, l’appuntamento di Varenna si contraddistingue, oltre che per la sua “storica” autorevolezza, per la quasi perfetta coincidenza temporale con l’entrata in vigore del Codice, che indubbiamente costituisce un passaggio di estrema rilevanza nella vicenda, ormai più che secolare, della giustizia amministrativa. Non appare quindi azzardato parlare di una “svolta epocale”, che è un’espressione spesso adoperata in modo esagerato o a sproposito, ma che in questo caso sembra appropriata all’importanza dell’evento.
Il mio giudizio può apparire “influenzato” dal ruolo che ho svolto nell’elaborazione del nuovo testo normativo, dall’impegno profuso al riguardo, sia all’interno della Commissione istituita per la sua predisposizione che nelle altre sedi istituzionali nelle quali il Codice ha proseguito il suo iter, e dalla soddisfazione per il conseguimento di un obiettivo per il quale molti avevano lavorato in passato, senza però mai giungere a un così significativo risultato di riordino sistematico.
Ciò, tuttavia, non significa che io non colga anche i limiti e le possibili criticità che la codificazione appena varata può presentare, come messo in luce da studiosi e osservatori con rilievi che a mio avviso talora appaiono non privi di fondatezza e che meritano comunque attenzione. E’ peraltro indubitabile che il varo del Codice deve essere considerato un decisivo passo avanti sotto il profilo sia della certezza e della chiarezza del quadro normativo che del perseguimento di più avanzati obiettivi di tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione...

L'effettività della decisione tra cognizione e ottemperanza

Il codice del processo amministrativo influisce in modo determinante sulla costruzione del preciso rapporto tra il giudizio di cognizione e l’azione di ottemperanza, nella prospettiva della realizzazione piena del principio di effettività della tutela.
La nuova normativa recepisce e conferma, in larga misura, i risultati dei principali orientamenti interpretativi elaborati dalla giurisprudenza, riferiti alle modalità processuali attraverso cui garantire l’efficace attuazione della decisione. Per altro verso, la... (segue)

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La gestione del nuovo processo amministrativo: adeguamenti organizzativi e riforme strutturali. La fase cautelare

L’esplicito richiamo nei primi articoli del Codice ai principi di effettività della tutela e del giusto processo dà ragione della specifica attenzione dedicata dal nuovo testo normativo alla disciplina della fase cautelare, che, come era stato sottolineato nel dibattito che ha preceduto la scelta codificatoria... (segue)

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L'ordine dei motivi e la sua disponibilità

L’analisi che segue è dedicata all’ordine di esame dei motivi e alla sua disponibilità. Si tratta di una tematica che si colloca, sul piano sistematico, nella fase di decisione del ricorso nel merito, anche se per certi profili può acquisire rilievo anche quando il giudice debba limitarsi a decidere l’incidente cautelare (il giudice privo di competenza non può pronunciarsi sulla domanda... (segue)

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I profili di responsabilità amministrativa

Particolarmente opportuna, al termine di questa intensa giornata di studio sui diversi aspetti della nuova disciplina del processo amministrativo, è la riflessione finale sul tema della responsabilità amministrativa. Di essa, infatti, può dirsi quel che Hegel... (segue)

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Il divenire delle fondazioni bancarie: trasformazioni statutarie e applicazione della vigilanza prefettizia di diritto comune

Il TAR Lazio con la sent. n 12532 del 2009 affronta la questione posta da una fondazione ex-bancaria, che chiede l’annullamento di una nota ministeriale (prot. n. 33621/08) che ribadisce come la Fondazione ricorrente sia sottoposta alla disciplina sulla vigilanza prevista dall’art. 10 d.lgs. 153/1999, che prevede che essa sia assolta a cura ... (segue)

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Federalismo fiscale e autonomie speciali: il nuovo assetto finanziario del Trentino - Alto Adige/Südtirol

La legge Finanziaria 2010 ha apportato significative modifiche al Titolo VI dello Statuto di autonomia del Trentino – Alto Adige/Südtirol, rubricato: "Finanza della Regione e delle Province”. L’apparente anomalia per cui una legge ordinaria statale può modificare lo Statuto di una Regione speciale, il quale per espressa previsione costituzionale... (segue)

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La sentencia del Tribunal constitucional 31/2010, sobre el Estatuto de autonomìa de Cataluna y su significado para el futuro del estado autonòmico

A finales de junio el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad que 99 diputados del Grupo parlamentario Popular del Congreso habían interpuesto contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña (LO 6/2006, de 19 de julio, desde ahora EAC). De acuerdo con el fallo, 14 disposiciones han sido declaradas inconstitucionales, y otras 27... (segue) 

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I cinque insegnamenti di Blair

Quali sono i principali insegnamenti che si ricavano dall’autobiografia di Tony Blair, al di là di quanto già raccontato dai media? Il primo è l’equilibrio istituzionale tra il collegio uninominale e il legame diretto tra elettori e Premier, due elementi assolutamente complementari. Non a caso il testo si apre col ringraziamento ai membri del Labour Party del collegio di Sedgefield e più avanti si dice: “Il nostro sistema parlamentare ha una sua peculiarità, in quanto prevede che il primo ministro sia un membro del parlamento con un collegio, come qualsiasi altro candidato”. Contestualmente, però, Blair afferma che negli anni precedenti... (segue)

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  • Federalismo e giustizia amministrativa

    La nostra Costituzione, unica tra le principali Costituzioni europee, contiene molteplici norme sulla giurisdizione amministrativa. La Costituzione tedesca, all’art. 19, 4° co., stabilisce, com’è noto, il principio generale che chiunque venga leso “nei suoi diritti dal potere pubblico” possa “adire l’autorità giudiziaria”, senza specificare di quale autorità giudiziaria si tratti. E la norma aggiunge, come una sorta di clausola di chiusura, che laddove “non vi sia una diversa competenza” (cioè la competenza di un’altra autorità... (segue) 

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