editoriale di Sergio Foà
Assumono particolare interesse le recenti argomentazioni con cui il Consiglio di Stato prova a colmare le lacune del diritto processuale sull’accertamento della nullità contrattuale, attingendo ai principi del diritto civile sostanziale e processuale e ritenendoli applicabili alla luce del Codice del processo amministrativo, non ancora approvato al momento della decisione.
La vicenda esaminata riguardava l’affidamento in concessione ad una cooperativa sociale della gestione di casa comunale per anziani, ove a seguito di contratto aggiudicato con procedura ristretta era stato stipulato tra le parti un contratto integrativo, in costanza di rapporto, in relazione all’ampliamento della struttura da gestire. Poiché il contratto integrativo era stato stipulato senza previa procedura ad evidenza pubblica, la Cooperativa affidataria ne richiedeva in via amministrativa la risoluzione
ex lege, invocando l'art. 113, co. 15-
bis, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , dichiarandosi “impossibilitata ad agire contro la legge nel proseguire una gestione contraria a norme imperative”. Il Comune, anziché procedere in autotutela per l’esecuzione del contratto, aveva proposto ricorso innanzi al competente tribunale amministrativo regionale chiedendo l'accertamento della validità e della perdurante vigenza ed efficacia del contratto e la condanna della cooperativa concessionaria a darne esecuzione, garantendo la prosecuzione della gestione sino alla scadenza del termine ventennale ivi previsto. La cooperativa aveva presentato ricorso incidentale per chiedere l'accertamento della nullità del contratto integrativo o, in subordine, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione o l'intervenuta sua eccessiva onerosità.
Sul piano processuale il giudice di primo grado si era limitato a ricondurre la fattispecie nell’ambito della giurisdizione esclusiva, ove non sorgono dubbi sulla proponibilità dell'azione generale di accertamento, nel caso di specie propedeutica alla domanda di condanna ad eseguire il contratto.
Sul piano sostanziale la sentenza appellata aveva ritenuto nullo il contratto accessivo alla concessione, configurando l'affidamento senza gara una causa di nullità per violazione di norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, cod. civ.... (segue)