A un mese dalla nona tornata di elezioni per le regioni a statuto ordinario è tempo di rinnovati, anche se sintetici, bilanci nell’ambito di una prospettiva di lungo periodo. Si tratta di considerazioni invero preoccupate sia per gli avvenimenti di questi giorni (che riproducono situazioni già viste), sia per la complessiva tenuta sistemica nell’ambito della transizione infinita, che ci caratterizza. A due anni dalle elezioni politiche del 2008 si conferma, in maniera incontroversa e ancora una volta, come per il nostro ordinamento ogni commento e previsione sia difficile e sostanzialmente caduco. Due anni fa il bipolarismo pareva rafforzato dall’interesse convergente dei partnes ad escludere gli altri concorrenti; nel tempo entrambi i maggiori partiti del sistema, frutto di convergenze di vertice, hanno dimostrato in maniera differenziata crepe e cedimenti, cui hanno contribuito differenti fattori.In queste pagine mi soffermerò schematicamente su due soli punti molto generali, ma tra loro strettamente connessi: in primo luogo, sul pericolo che la piorrea costituzionale, che ci affligge, venga aggravata da fenomeni di centrifugazione istituzionale a livello regionale derivanti dal cedimento delle due maggiori formazioni, che non hanno ancora superato lo stadio dell’istituzionalizzazione; in secondo luogo, che la persistente mancanza di una efficace regolazione del mercato politico intra e interpartitico possa certificare anche su questo piano l’abbassamento degli standard di democraticità della contesa sotto livelli di decenza sopportabile. 2-Uno sguardo lungo - Nel 1970 si tennero le prime consultazioni regionali dopo circa venti anni di ritardi giustificati dalla cosiddetta anomalia italiana. La VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione stabiliva, infatti, che le elezioni dei Consigli regionali venissero indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, ma solo nel febbraio 1968 fu approvata la legge elettorale necessaria(L.108/1968), sbloccando le remore tutte politiche all’applicazione del dettato costituzionale. Quel testo,frutto della fase terminale dell’alleanza di centro- sinistra, risultò coerente con la allora vigente convenzione proporzionalistica, che dal 1954 al 1993 non venne mai violata, e che con la legge elettorale europea del 1979 ebbe il suo acme riconosciuto... (segue)
La regione Piemonte si è dotata del nuovo Statuto al termine della legislatura precedente. Il nuovo Statuto della Regione Piemonte è stato infatti approvato dal Consiglio regionale ... (segue)
La Regione Lombardia costituisce, da sempre, uno dei “laboratori” istituzionali di maggior rilievo per la comprensione delle relazioni fra Stato e governo locale, soprattutto con riguardo alle zone del paese a sviluppo economico... (segue)
Lo Statuto della Liguria, pubblicato con legge statutaria della Regione Liguria del 3 maggio 2005, n. 1, è entrato in vigore il 5 maggio dello stesso anno. La formazione dello Statuto fu un iter... (segue)
La Regione Veneto non ha ancora approvato il nuovo Statuto. Il testo vigente è dunque quello varato nel 1971, agli albori del regionalismo italiano. Il 7 agosto 2004, nel corso della settima... (segue)
Ad oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1999 che ha ridisegnato in maniera radicale la struttura della forma di governo delle regioni... (segue)
Gli spazi aperti dalla riforma del Titolo V hanno confermato ancora una volta che, sotto il profilo della legislazione, la Regione Toscana continua ad essere una “Regione-riferimento” per tutte le altre esperienze regionali.Nel corso della VIII Legislatura... (segue)
Lo Statuto regionale umbro entrato in vigore successivamente alle elezioni del 3 e 4 aprile 2005 è stato recentemente modificato per la prima volta con la l.r. n. 1/2010. La legge di modifica, approvata in prima lettura il 22 aprile 2009... (segue)
L’approvazione dello Statuto regionale, con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, quindi a ridosso della scadenza della VII legislatura, oltre a connotare quest’ultima, ha segnato profondamente anche la legislatura successiva, vale a dire quella 2005-2010, oggetto...(segue)
L’ottava legislatura regionale iniziata con le consultazioni elettorali del 2005, il cui termine ordinario era previsto per la primavera del 2010, si è conclusa in via anticipata con le dimissioni... (segue)
La Regione Campania ha portato a termine il processo di riforma del nuovo statuto e della legge elettorale a conclusione di un lungo e impegnativo iter procedurale che ha assorbito ampia parte... (segue)
La Basilicata è una delle tre Regioni che, oramai a dieci anni dall’entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1999, non ha ancora approvato un nuovo Statuto ai sensi dell’art.123...(segue)
E’ fatto oramai noto che la Regione Calabria, a seguito della sentenza di parziale accoglimento n. 2 del 2004 con cui la Corte Costituzionale si è per la prima volta pronunciata... (segue)
L'art. 41 della L. 23 luglio 2009 n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", si inserisce perfettamente in quella costante... (segue)
Con un revirement non inatteso le SS.UU. della Cassazione hanno stabilito che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla sorte del contratto stipulato tra l’amministrazione e il concorrente identificato illegittimamente... (segue)
A fine 2009 Il Mulino ha edito due libri che mi sono sembrati complementari. Il primo è quello di Michele Salvati, “Capitalismo, mercato e democrazia”, che è in realtà una raccolta di... (segue)
Al buon esito della riforma sanitaria Usa sono venute meno tutte le previsioni favorevoli della vigilia. Sono saltate le scadenze, quelle che il presidente Barack H. Obama si era dato per approvarla. ... (segue)
A seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, l’art. 122, comma 1, della Costituzione stabilisce, com’è noto, che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi... (segue)