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Numero 15 - 27 luglio 2011 NORMATIVA [28]    GIURISPRUDENZA [44]    DOCUMENTAZIONE [10]

La 'strategia unitaria' di Giuseppe Dossetti nella elaborazione della Costituzione

La Costituzione italiana, ad oltre sessant’anni dalla sua entrata in vigore, il 1 gennaio 1948, in condizioni politiche, economiche, sociali, culturali, interne ed internazionali, profondamente mutate rispetto a quelle esistenti all’epoca della sua elaborazione ed approvazione, da parte dell’Assemblea Costituente (1946-1947); la Costituzione italiana, dicevo, conserva la sua attualità e validità, come ho scritto più volte secondo i riferimenti contenuti nella nota (1).
Attualità e validità che derivano non certo da una visione mitologica, acritica, quindi, della Legge fondamentale, ma dai suoi contenuti: la sua ispirazione di fondo, i principi fondamentali, gli elementi che caratterizzano la forma di stato e la forma di governo, in essa delineate; elementi che non sono superati, come spesso si sente ripetere, ma sono ancora idonei a soddisfare i bisogni delle persone e della società di oggi.
Il Legislatore costituente, memore dei movimenti politici, affermatisi in diversi Paesi, tra cui il nostro, dopo la prima guerra mondiale, che avevano provocato, l’asservimento, fisico e morale, allo Stato di milioni di persone, le leggi razziali, le tragedie della Shoah, la seconda guerra mondiale, con i suoi 55 milioni di morti ed altri tragici eventi; il Legislatore costituente fece la sua scelta: “oggetto particolare” della Costituzione da approvare deve essere la persona umana, soggetto, fondamento, fine dell’ordinamento nuovo, di cui elemento essenziale e costitutivo è la dignità, titolare di diritti e di doveri, consustanziali ad ogni persona e, quindi, inviolabili, inalienabili, imprescrittibili, indivisibili. Una persona che è persona nella società, nella concretezza della sua esperienza di vita vissuta in rapporto con i suoi simili, nella multidimensionalità dei suoi bisogni, materiali e spirituali, immanenti e trascendenti, che cerca di soddisfare nella concreta realtà di una società pluralista, articolata in molteplici formazioni sociali (famiglia, scuola, chiese, partiti, sindacati, imprese, Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Città metropolitane) in cui l’individuo plasma la sua personalità... (segue)

La “lesione indiretta” delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e l'irrisolta questione della loro legittimazione al ricorso nel giudizio di costituzionalità in via principale

Il tema dei vizi deducibili nei ricorsi che promuovono il giudizio di legittimità costituzionale in via principale evoca solitamente l’antica e più generale questione dell’asimmetria che connota la legittimazione, rispettivamente, dello Stato nei confronti delle leggi regionali e delle Regioni nei confronti degli atti legislativi statali nell’attivazione del controllo di costituzionalità da parte della Corte. Si tratta, come è noto, di questione assai studiata e dibattuta in dottrina – soprattutto a seguito della riforma costituzionale... (segue)

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La «mediazione civile» e la Costituzione (Riflessioni a margine dell'ordinanza TAR Lazio, Sezione Roma, n. 3202 del 2011)

Inserita in un provvedimento legislativo caratterizzato dalla rilevante eterogeneità dei suoi contenuti, la delega alla introduzione nel nostro ordinamento di forme di mediazione e di conciliazione in materia civile e commerciale trovava collocazione (nel capo quarto dedicato alla «giustizia») accanto ad una vasta e, per molti versi, disorganica serie di previsioni che andavano dal riassetto dell’intera disciplina del processo amministrativo, a modifiche della disciplina del processo civile, dalla introduzione di misure urgenti sulla funzionalità dell’avvocatura dello Stato alla più incisiva delega alla riduzione e semplificazione dei riti civili. Il quadro normativo nel quale si innestava la previsione della delega in materia di mediazione e conciliazione era quello, dunque, dell’ennesimo intervento legislativo episodico e disorganico con il quale il legislatore... (segue)

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Un conflitto di interpretazione tra Corte costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: leggi di interpretazione autentica e ragioni imperative di interesse generale


L’inclusione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) tra le norme interposte integranti il parametro del giudizio di legittimità costituzionale può comportare antinomie tra l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale ed ilsignificato attribuito alle stesse norme dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il tema non è nuovo, ma una recente pronuncia della Corte costituzionale lo rende concreto ed aggiunge qualche elemento alla costruzione del principio ormai pacifico della identificabilità delle norme CEDU... (segue)

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Chiamata in sussidiarietà con intesa e rinuncia con decreto-legge. Nota a Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 79.


All’indomani della riforma del Titolo V la Corte costituzionale si è trovata ben presto a dover fare i conti con le lacune della l. cost. 3/2001, dal giudice costituzionale colmate per via giurisprudenziale. Ruolo centrale in questo processo di definizione dei rapporti Stato-Regioni lo ha avuto senz’altro la sentenza n. 303 del 2003, che ha elevato il principio di sussidiarietà delle funzioni amministrative di cui all’art. 118 Cost. a «fattore di flessibilità dell’ordine di competenze» atto a incidere... (segue)

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  • La disapplicazione normativa: nuovo criterio di risoluzione delle antinomie o “figura limite” nella teoria delle fonti?

     Le dinamiche relazionali involgenti il sistema delle fonti del diritto mostrano come ormai sempre più frequente sia il ricorso alla tecnica che contraddistingue la figura della disapplicazione.Da quell'unica ipotesi normativamente descritta dall'ordinamento – ovverosia la disapplicazione di regolamenti ed atti amministrativi da parte del Giudice ordinario secondo quanto previsto dall'art. 5 della l.a.c. – sino alle ipotesi di origine giurisprudenziale e, ancora, a quelle desumibili da talune pratiche interpretative, si assiste oggi alla proliferazione di casi che, pur non espressamente ricondotti alla figura oggetto del presente approfondimento, in concreto ne riproducono le caratteristiche salienti. Sembra dunque anzitutto opportuno – già per quanto osservato – descrivere la disapplicazione non nei termini di un istituto giuridico, come tale organicamente disciplinato dall'ordinamento, quanto piuttosto nei più ampi termini di una figura... (segue)

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  • La valutazione anonima e le sue conseguenze sul sistema della ricerca scientifica

    Potrebbe un concorso pubblico per l’accesso alle varie fasce della docenza universitaria essere svolto con commissari anonimi e con verbali secretati? In tal caso, quali sarebbero le garanzie riconosciute ai non idonei, legittimati solamente ad accedere ai propri giudizi e non a quelli dei vincitori? Non si tratta di interrogativi retorici di mezza estate. Una simile evenienza condiziona già ora la progressione di carriera all’interno di ogni fascia di docenza.
    Muovendo dall’esigenza di valorizzare la meritocrazia nell’attività di ricerca, il sistema universitario è andato progressivamente avviluppandosi nella negazione di quanto perseguito. Solo formalmente i principi costituzionali posti a tutela della libertà di ricerca scientifica continuano a presidiare il magistero del singolo studioso; sostanzialmente essi sono svuotati... (segue)
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  • I tempi dei processi

                                                     

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  • Bene la fine del mito della sovranità, ma no alla decisività sui governi

                                                     

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