
La Costituzione italiana, ad oltre sessant’anni dalla sua entrata in vigore, il 1 gennaio 1948, in condizioni politiche, economiche, sociali, culturali, interne ed internazionali, profondamente mutate rispetto a quelle esistenti all’epoca della sua elaborazione ed approvazione, da parte dell’Assemblea Costituente (1946-1947); la Costituzione italiana, dicevo, conserva la sua attualità e validità, come ho scritto più volte secondo i riferimenti contenuti nella nota (1).
Il Legislatore costituente, memore dei movimenti politici, affermatisi in diversi Paesi, tra cui il nostro, dopo la prima guerra mondiale, che avevano provocato, l’asservimento, fisico e morale, allo Stato di milioni di persone, le leggi razziali, le tragedie della Shoah, la seconda guerra mondiale, con i suoi 55 milioni di morti ed altri tragici eventi; il Legislatore costituente fece la sua scelta: “oggetto particolare” della Costituzione da approvare deve essere la persona umana, soggetto, fondamento, fine dell’ordinamento nuovo, di cui elemento essenziale e costitutivo è la dignità, titolare di diritti e di doveri, consustanziali ad ogni persona e, quindi, inviolabili, inalienabili, imprescrittibili, indivisibili. Una persona che è persona nella società, nella concretezza della sua esperienza di vita vissuta in rapporto con i suoi simili, nella multidimensionalità dei suoi bisogni, materiali e spirituali, immanenti e trascendenti, che cerca di soddisfare nella concreta realtà di una società pluralista, articolata in molteplici formazioni sociali (famiglia, scuola, chiese, partiti, sindacati, imprese, Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Città metropolitane) in cui l’individuo plasma la sua personalità... (segue)
Il tema dei vizi deducibili nei ricorsi che promuovono il giudizio di legittimità costituzionale in via principale evoca solitamente l’antica e più generale questione dell’asimmetria che connota la legittimazione, rispettivamente, dello Stato nei confronti delle leggi regionali e delle Regioni nei confronti degli atti legislativi statali nell’attivazione del controllo di costituzionalità da parte della Corte. Si tratta, come è noto, di questione assai studiata e dibattuta in dottrina – soprattutto a seguito della riforma costituzionale... (segue)
Inserita in un provvedimento legislativo caratterizzato dalla rilevante eterogeneità dei suoi contenuti, la delega alla introduzione nel nostro ordinamento di forme di mediazione e di conciliazione in materia civile e commerciale trovava collocazione (nel capo quarto dedicato alla «giustizia») accanto ad una vasta e, per molti versi, disorganica serie di previsioni che andavano dal riassetto dell’intera disciplina del processo amministrativo, a modifiche della disciplina del processo civile, dalla introduzione di misure urgenti sulla funzionalità dell’avvocatura dello Stato alla più incisiva delega alla riduzione e semplificazione dei riti civili. Il quadro normativo nel quale si innestava la previsione della delega in materia di mediazione e conciliazione era quello, dunque, dell’ennesimo intervento legislativo episodico e disorganico con il quale il legislatore... (segue)
Le dinamiche relazionali involgenti il sistema delle fonti del diritto mostrano come ormai sempre più frequente sia il ricorso alla tecnica che contraddistingue la figura della disapplicazione.Da quell'unica ipotesi normativamente descritta dall'ordinamento – ovverosia la disapplicazione di regolamenti ed atti amministrativi da parte del Giudice ordinario secondo quanto previsto dall'art. 5 della l.a.c. – sino alle ipotesi di origine giurisprudenziale e, ancora, a quelle desumibili da talune pratiche interpretative, si assiste oggi alla proliferazione di casi che, pur non espressamente ricondotti alla figura oggetto del presente approfondimento, in concreto ne riproducono le caratteristiche salienti. Sembra dunque anzitutto opportuno – già per quanto osservato – descrivere la disapplicazione non nei termini di un istituto giuridico, come tale organicamente disciplinato dall'ordinamento, quanto piuttosto nei più ampi termini di una figura... (segue)