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FOCUS - Human rights N. 4 - 25/09/2015

 La riforma del codice penale spagnolo in materia di terrorismo tra recepimento della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza ed eccessi punitivi: analisi critica della Ley orgánica 2/201

Nonostante il fatto che alla data in cui si scrive il numero di combattenti stranieri o foreign fighters aventi la cittadinanza o residenti regolarmente in territorio spagnolo sia nettamente inferiore a quello di altri paesi europei, il caso qui in analisi appare senza dubbio significativo perché la risposta che il governo ed il parlamento iberici hanno dato alla minaccia terrorista è stata estremamente incisiva e gravida di conseguenze giuridiche anche per le modalità attraverso le quali tali iniziative sono state assunte.Infatti, la sensibilità del legislatore spagnolo nel campo della lotta al terrorismo, in particolare a quello di matrice islamica, trova la sua ragion d’essere nel segno lasciato dagli attentati di Madrid dell’11 marzo 2004, i quali hanno reso la Spagna il primo paese europeo, cui segue il Regno Unito, per vittime di attacchi terroristici jihadisti effettuati sul territorio nazionale.In particolare, si segnala la riforma del codice penale del 2010 (Ley Orgánica 5/2010), rispondente peraltro alla Decisione quadro 2008/919/GAI dell’Unione Europea, la quale aveva l’obiettivo di adattare la normativa vigente spagnola alla realtà del terrorismo di matrice islamica, anche alla luce degli esiti giudiziari dei processi sui già citati attentati di Madrid.In questo contesto, negli ultimi due anni, e prima ancora della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2178 (2014), alcune iniziative inter-ministeriali sono state prese, come la creazione del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen organizado (CITCO) e l’elaborazione del Plan Estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta. Infine, vi è stata l’approvazione da parte delle Cortes della Ley Orgánica 2/2015, volta a modificare il codice penale spagnolo, introducendo, tra l’altro, una nuova definizione del crimine di terrorismo, aumentandone significativamente le pene previste e tipificando, come da linee-guida internazionali, il concetto di terrorismo individuale, ma suscitando anche dubbi importanti sull’eccessiva vaghezza delle nuove fattispecie criminose.



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