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Il problema (irrisolto?) dello stato di eccezione, proprio come un ricorso storico di vichiana memoria, sembrerebbe tornare periodicamente alla ribalta, dopo periodi di relativa obsolescenza, ogni volta che la compagine statale si trovi aliqua ex parte coartata a fronteggiare inedite situazioni di pericolo ordinamentale che, incidendo in profondità sui relativi fondamenti costituzionali, mettano in discussione la tenuta e la continuità del sistema normativo domestico, posto alla prova di un’emergenza eccezionale tale da non poter essere assorbita in seno alle sue consuete dinamiche giuridiche. E gli esempi più recenti ed eclatanti di questo riproporsi ciclico dello stato di eccezione, come risposta giuridica – o tendenzialmente tale – ai più gravi e preoccupanti pericoli che minino concretamente la stabilità degli ordinamenti statali, ne parrebbero essere dati dalla (relativamente) recente istituzione di regimi normativi emergenziali, avvenuta in Ucraina in risposta all’occupazione russa (per lo meno, qualificata in questi termini dal Parlamento locale) di alcune porzioni di territorio ascrivibili a siffatto Paese ed in Francia, quale reazione ai tremendi e violentissimi attentati – di presunta matrice islamico-radicale – che hanno colpito la Capitale Parigi la sera del 13 novembre 2015. Più nello specifico, da un canto, il complesso governativo ucraino ha ritenuto d’istituire lo stato di emergenza attraverso la risoluzione n. 462-VIII del 21 maggio 2015 della Verchovna Rada “On derogations from certain obligations under the International Covenant on civil and political rights and the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms”, con la quale, peraltro, si è inteso fornire una sorta di “copertura giuridica” internazionale a svariati atti legislativi di taglio emergenziale già vigenti da tempo nel contesto dell’ordinamento ucraino; dall’altro, invece, in seno al contesto francese, lo stato di eccezione è stato proclamato ed istituito attraverso una serie di Decreti del Ministro dell’Interno ed una Legge apposita che hanno attivato ed, aliqua ex parte, modificato la Loi n. 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, provvedimento normativo emergenziale di respiro ampio ed organico – appositamente inteso a disciplinare, a livello domestico, lo stato di emergenza – approntato ai tempi della cd. “crisi algerina”, esplosa intorno alla metà degli anni ’50, e ritenuto bisognevole, da parte delle autorità governative francesi – probabilmente non a torto – di talune modificazioni che lo rendessero più confacente alle istanze di reazione conseguenti alla grave crisi terroristica che, come segnalato, ha colpito Parigi il 13 novembre scorso.
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