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FOCUS - Human rights N. 2 - 17/06/2016

 Il confronto tra la Corte costituzionale russa e la Corte EDU

Il 19 aprile 2016 la Corte costituzionale russa si è pronunciata “in merito all’esecuzione, in conformità alla Costituzione della Federazione di Russia, della sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo del 4 luglio 2013 nel caso Anchugov e Gladkov vs. Russia” su istanza del Ministero della giustizia. La sentenza della Corte EDU riguardava i diritti di voto dei detenuti: la Corte aveva ritenuto che la disposizione dell’art. 32, comma 3 della Costituzione russa, secondo cui i cittadini detenuti in luoghi di “privazione della libertà” in base a sentenza giudiziaria (“graždane, soderžaščiesja v mestach lišenija svobody po prigovoru suda”) non godono del diritto di voto attivo e passivo (oltre ai cittadini dichiarati incapaci dal tribunale), violasse il diritto soggettivo a partecipare alle elezioni (art. 1 del protocollo 3 alla CEDU). In particolare, la Corte europea contestava l’attuazione rigida di quella disposizione ad opera della legislazione elettorale, che non prevede un rapporto di proporzionalità tra la sanzione da un lato e la gravità del reato e la lunghezza della detenzione dall’altro. Ritenendo non eseguibile la sentenza europea né dal punto di vista individuale né da quello generale/sistemico la Commissione elettorale centrale della Russia aveva dapprima fatto ricorso direttamente alla Corte costituzionale e poi, in difetto di legittimazione processuale per questo tipo di procedimento, aveva sollecitato il Ministero della Giustizia affinché questo si rivolgesse alla Corte costituzionale per risolvere la questione della eseguibilità della sentenza della Corte EDU. Prima di analizzare la sentenza del 19 aprile è necessario ricordare i passaggi procedurali che hanno condotto all’introduzione di questo nuovo tipo di competenza della Corte costituzionale (“Esame delle cause riguardanti la possibilità di esecuzione delle decisioni di un organo interstatale per la tutela dei diritti e libertà dell’uomo”) ed anche la precedente giurisprudenza sul punto. Per ben due volte, specularmente, ad una decisione della Corte costituzionale ha fatto seguito un intervento del legislatore che ne ha recepito alla lettera le prescrizioni... (segue)



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