
Nel caso relativo al procedimento penale che ha visto imputate alcune componenti del gruppo musicale punk, femminista e di protesta politica noto come “Pussy Riots” per una performance messa in scena in una chiesa ortodossa moscovita, la Corte rileva diverse violazioni: della libertà di espressione delle ricorrenti (art. 10 Cedu), per effetto del procedimento avviato nei loro confronti e della preclusione, da parte delle autorità, dell’accessibilità in Rete delle videoregistrazioni delle performances a motivo del loro asserito carattere “estremista”; del diritto a un equo processo (art. 6.1 Cedu), essendo stata ostacolata la difesa delle ricorrenti; del diritto alla libertà (art. 5.1 Cedu), in conseguenza della protratta detenzione in attesa di giudizio; del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 Cedu), in considerazione del trattamento subito dalle ricorrenti durante le udienze e delle condizioni di trasporto dal luogo di detenzione all’aula di giustizia.
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