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FOCUS - Human Rights N. 3 - 26/12/2018

 Diritti, sicurezza, solidarietà e responsabilità nella protezione della persona migrante

In Europa, da oltre tre decenni, è in corso un processo di graduale limitazione della sovranità degli Stati in materia di protezione giuridica del non cittadino. Questo è l’effetto, innanzitutto, delle politiche e del diritto dell’Unione europea. Le matrici originarie dell’azione politica dell’Unione si rintracciano nella Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e nella Convenzione di Dublino del 1990. I principi di azione sovranazionale in questa materia sono, sin da allora, sicurezza interna e nello spazio giuridico europeo; solidarietà e responsabilità nei rapporti fra gli Stati per la gestione dei flussi migratori generati da crisi geo-politiche. In altri termini, in un’ottica funzionalista, il processo d’integrazione europea è stato necessario perché erano necessarie delle regole organizzative comuni per il governo dei flussi migratori e, così, era pure necessario stabilire delle regole condivise per la distribuzione delle responsabilità dei singoli Stati membri dell’Unione in materia di accoglienza, riconoscimento dei regimi di protezione e allontanamento dalle frontiere nazional-europee. Un fenomeno globale come i flussi migratori di persone in cerca di protezione da Stati diversi da quello di appartenenza, richiedeva, insomma, una risposta coordinata, comune, organizzata; mantenendo fermo, tuttavia, il principio che l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio nazionale dei non cittadini in cerca di protezione continuassero ad essere ritenuti una prerogativa degli Stati. Il problema giuridico più importante sollevato dall’approccio UE in materia di protezione giuridica dello straniero riguarda la compatibilità delle norme di organizzazione del governo dei flussi dei migranti in cerca di protezione con le norme costituzionali nazionali in materia di diritti della persona (come gli articoli 2, 3, e 10 Cost.) e con le norme internazionali in materia di obblighi di protezione dei non cittadini (in primis, la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato e la Convenzione europea dei diritti umani del 1950). Sull’evoluzione del processo d’integrazione europea hanno pure inciso in modo determinante le decisioni rese dalla Corte europea dei diritti umani sui ricorsi individuali proposti da non cittadini contro gli Stati parti della CEDU. È stato così definito, attraverso l’approccio casistico che caratterizza la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, un diritto regionale europeo dei regimi di protezione dei non cittadini, che comprende un nucleo minimo inderogabile di diritti umani da garantire ad ogni persona, a prescindere dallo status di cittadinanza e dal rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento dal territorio dello Stato. Più precisamente, si può affermare che, nel decidere i ricorsi individuali dei migranti in cerca di protezione, la Corte di Strasburgo ha definito il nucleo duro del diritto europeo dei rifugiati, posto a presidio della persona ed a protezione da aggressioni a diritti umani fondamentali, quali quello a non subire trattamenti inumani, degradanti o torture (art. 3 CEDU); al divieto di espulsioni collettive (quarto protocollo alla CEDU); al rispetto di regole procedurali di civiltà giuridica nella disciplina delle procedure che incidono sullo status giuridico della persona dinanzi allo Stato (artt. 5, 6, e 13 CEDU). Nel contesto geo-politico europeo ed, in particolare, negli ordinamenti statali che si integrano nella cornice giuridica del diritto dell’Unione europea, quest’ultimo principio di azione in materia di immigrazione – la tutela dei diritti delle persone migranti – s’intreccia così alle altre tre matrici del diritto UE in materia di immigrazione: sicurezza, responsabilità e solidarietà… (segue)



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