![](/nv14/lib/images/focus120.jpg)
La Corte ha riformato in parte la decisione adottata il 28 marzo 2013, con cui aveva riconosciuto la violazione dell’art. 2 CEDU sotto il profilo sia sostanziale che procedurale nel caso concernente il figlio del ricorrente, suicidatosi dopo essersi allontanato dal nosocomio dove era ricoverato per patologie psichiatriche. La Corte ha ora limitato la violazione al solo aspetto procedurale dell’art. 2 in relazione all’eccessiva durata del procedimento inerente all’azione risarcitoria promossa dal ricorrente, e ha rilevato, sotto il profilo sostanziale, l’adeguatezza complessiva del diritto interno ai doveri che gravano sugli Stati circa la protezione dei pazienti psichiatrici ricoverati negli istituti di cura.
25/01/2023
14/10/2022
18/05/2022
22/09/2021
28/12/2020
27/07/2020
05/02/2020
04/10/2019
01/05/2019
26/12/2018
29/10/2018
25/06/2018
29/12/2017
28/07/2017
13/03/2017
07/10/2016
17/06/2016
22/01/2016
25/09/2015
03/07/2015
03/04/2015
16/01/2015
24/10/2014
20/06/2014
28/03/2014
20/12/2013
16/09/2013
17/05/2013
15/02/2013