
La Corte si pronuncia sul ricorso promosso contro l’Ungheria da due cittadini del Bangladesh, a motivo delle misure detentive adottate nei loro confronti al momento del transito al confine ungherese e del loro trattenimento proseguito per 23 giorni, dopo il rigetto della richiesta di asilo e prima che fosse eseguito l’ordine di espulsione verso la Serbia da cui provenivano. La Grande Camera della Corte ravvisa la violazione dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale, in relazione all’espulsione in Serbia, non rilevando analoga violazione relativamente alle condizioni detentive presso la frontiera ungherese e ritenendo assorbito l’esame circa la violazione dell’art. 13 con riguardo all’asserita ineffettività dei rimedi esperibili dai ricorrenti contro il provvedimento di espulsione.
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