
Contrastano con il diritto dell’Unione Europea le disposizioni della “legge recante modifica della legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi” del 12 luglio 2017, le quali prevedono (all’art. 13) un’età di pensionamento differenziata in base al sesso dei magistrati dei tribunali ordinari, del pubblico ministero e della Corte Suprema polacca (Sąd Najwyższy) e determinano pertanto una discriminazione, violando altresì i principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici. In conseguenza dell’introduzione di tali disposizioni, lo Stato polacco è venuto meno agli obblighi ai quali è tenuto in forza dell’art. 157 TFUE nonché degli artt. 5, lett. a) e 9 §.1 lett. f) della Direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Questo Stato, inoltre, riservando al Ministro della Giustizia (ai sensi dell’art. 1, punto 26, lett. b) e c) della legge contestata) il potere di autorizzare discrezionalmente la proroga dell’esercizio delle funzioni dei magistrati polacchi in deroga al limite dell’età pensionamento fissato dalla legge medesima, è venuto meno agli obblighi derivanti dall’art.19 §.1 comma II TUE.
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