
Le prossime elezioni regionali si collocheranno in uno snodo temporale in vista del quale è possibile proporre la ricostruzione di alcuni elementi di fondo dell’esperienza trascorsa e plausibili considerazioni di prospettiva: la forma di governo “transitoria” disegnata dall’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 ha conosciuto una fase di messa in opera lunga quanto basta a compierne una valutazione anche in chiave dinamica; si è intanto conclusa in quasi tutte le Regioni la stagione di approvazione dei nuovi Statuti, e sono state corrette in alcuni casi le formule (per alcuni aspetti, sono stati toccati anche i sistemi) elettorali regionali, talvolta approvando leggi organiche, piuttosto che dando corso alla, più diffusa, tecnica novellistica. La forma di governo che si è affermata non trova riscontro nelle ricostruzioni comparative dei modelli noti. È connotata dalla forte concentrazione del potere nel Presidente direttamente eletto, quanto ai rapporti con il Consiglio in forza della regola simul stabunt simul cadent, per la quale il prezzo della sfiducia è l’autodissoluzione dell’organo che la vota, e quanto ai rapporti con la Giunta, poiché la nomina e la permanenza in carica degli assessori dipendono dalla volontà tendenzialmente esclusiva del Presidente. L’assetto monistico e unidimensionale che ne risulta è rafforzato dalla scelta del sistema elettorale: proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione collegata al Presidente risultato vincitore (con varianti, nelle diverse Regioni, non intese a mutarne l’ispirazione di fondo).
Sono dunque incentivate la presenza nella competizione di formazioni politiche in numero elevato (e la costituzione di nuove formazioni), per competere al riparto proporzionale dei seggi, e la coalizione di esse intorno a un candidato Presidente, nel perseguimento di interessi coincidenti: per le formazioni politiche, a ottenere i vantaggi del premio di maggioranza e, per il candidato Presidente, a conseguire maggiori chance di vittoria in ragione dell’ampiezza dell’alleanza, specie in un sistema come quello italiano, connotato da polarizzazionetra i partiti maggiori e da relativamente piccoli margini di differenza nel consenso, sicché anche quote marginali di voti possono risultare decisive... (segue)
Al procedimento di formazione delle leggi regionali è dedicato essenzialmente il titolo VI dello Statuto, salvo l’art. 56, che concerne specificamente la potestà regolamentare. Attorno a questa base normativa principale, si muovono poi tutta una serie di disposizioni che in misura diversa, più direttamente o meno direttamente.... (segue)
La questione c’è da sempre, ovvero fin dal 1948, ma solo ora sta vivendo una sua attualità: come può un comune distaccarsi dalla originaria regione di appartenenza e aggregarsi a un’altra? Dicevo che la questione c’è dalle origini della Costituzione; infatti, l’art. 132 Cost. prevedeva, al secondo comma, che: «Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali... (segue)
Questo breve scritto è dedicato ad indagare come il tema della spettanza della competenza legislativa in materia di ordinamento di enti locali è stato affrontato dalla giurisprudenza costituzionale. Il discorso sarà sviluppato soprattutto in relazione alle Regioni ordinarie, ma qualche considerazione... (segue)
Häberle sustains that the “Constitution is not limited to just being a set of legal texts or a mere collection of laws, but that it expresses a certain degree of cultural development, a means of an entire people’s personal self-representation, a mirror of their cultural legacy and the bedrock of their hopes and desires.” And he adds “…the juridical side of every constitutional State is only a fragment of the reality of every living... (segue)