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Numero 2 - 27 gennaio 2010 NORMATIVA [93]    GIURISPRUDENZA [27]    DOCUMENTAZIONE [13]

Le elezioni regionali in tempo di crisi del sistema

Le prossime elezioni regionali si collocheranno in uno snodo temporale in vista del quale è possibile proporre la ricostruzione di alcuni elementi di fondo dell’esperienza trascorsa e plausibili considerazioni di prospettiva: la forma di governo “transitoria” disegnata dall’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 ha conosciuto una fase di messa in opera lunga quanto basta a compierne una valutazione anche in chiave dinamica; si è intanto conclusa in quasi tutte le Regioni la stagione di approvazione dei nuovi Statuti, e sono state corrette in alcuni casi le formule (per alcuni aspetti, sono stati toccati anche i sistemi) elettorali regionali, talvolta approvando leggi organiche, piuttosto che dando corso alla, più diffusa, tecnica novellistica. La forma di governo che si è affermata non trova riscontro nelle ricostruzioni comparative dei modelli noti. È connotata dalla forte concentrazione del potere nel Presidente direttamente eletto, quanto ai rapporti con il Consiglio in forza della regola simul stabunt simul cadent, per la quale il prezzo della sfiducia è l’autodissoluzione dell’organo che la vota, e quanto ai rapporti con la Giunta, poiché la nomina e la permanenza in carica degli assessori dipendono dalla volontà tendenzialmente esclusiva del Presidente. L’assetto monistico e unidimensionale che ne risulta è rafforzato dalla scelta del sistema elettorale: proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione collegata al Presidente risultato vincitore (con varianti, nelle diverse Regioni, non intese a mutarne l’ispirazione di fondo).
Sono dunque incentivate la presenza nella competizione di formazioni politiche in numero elevato (e la costituzione di nuove formazioni), per competere al riparto proporzionale dei seggi, e la coalizione di esse intorno a un candidato Presidente, nel perseguimento di interessi coincidenti: per le formazioni politiche, a ottenere i vantaggi del premio di maggioranza e, per il candidato Presidente, a conseguire maggiori chance di vittoria in ragione dell’ampiezza dell’alleanza, specie in un sistema come quello italiano, connotato da polarizzazionetra i partiti maggiori e da relativamente piccoli margini di differenza nel consenso, sicché anche quote marginali di voti possono risultare decisive... (segue)

Il nuovo Statuto della Regione Campania. Le dichiarazioni identitarie

Premessa. Le “dichiarazioni identitarie” nel nuovo Statuto della Regione Campania. Come ogni stagione riformatrice che si rispetti, anche questa recente della nascita dei nuovi Statuti regionali in conseguenza della revisione costituzionale del 1999-2001 ha risvegliato suggestioni e suscitato fantasie istituzionali, di cui è sintomo, tra l’altro, la.... (segue)

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Il nuovo Statuto della Regione Campania. Appunti sulla funzione legislativa regionale

Al procedimento di formazione delle leggi regionali è dedicato essenzialmente il titolo VI dello Statuto, salvo l’art. 56, che concerne specificamente la potestà regolamentare. Attorno a questa base normativa principale, si muovono poi tutta una serie di disposizioni che in misura diversa, più direttamente o meno direttamente.... (segue)

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Il nuovo Statuto della Regione Campania. La potestà regolamentare.

Lo Statuto della Regione Campania disciplina la potestà regolamentare nell’art. 56, inserito dell’ambito del Titolo VI, relativo ai “Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti”.
 L’art. 56, strutturato in quattro commi, prevede l’emanazione dei regolamenti da parte del Presidente della Giunta regionale.... (segue)

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Vicepresidente della giunta, prorogatio e forma di governo regionale

La figura del Vicepresidente della Giunta regionale rievoca i tentativi compiuti da alcune Regioni rivolti a limitare, attraverso la normativa statutaria, l’operatività della clausola simul stabunt simul cadent. La Regione Marche provò ad escludere il meccanismo in questione per le vicende concernenti il Presidente della Giunta... (segue)

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Da una regione a un'altra. Il percorso costituzionale dei comuni.

La questione c’è da sempre, ovvero fin dal 1948, ma solo ora sta vivendo una sua attualità: come può un comune distaccarsi dalla originaria regione di appartenenza e aggregarsi a un’altra? Dicevo che la questione c’è dalle origini della Costituzione; infatti, l’art. 132 Cost. prevedeva, al secondo comma, che: «Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali... (segue)

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Lo strano caso della competenza legislativa in materia di enti locali. Un percorso attraverso la giurisprudenza costituzionale

Questo breve scritto è dedicato ad indagare come il tema della spettanza della competenza legislativa in materia di ordinamento di enti locali è stato affrontato dalla giurisprudenza costituzionale. Il discorso sarà sviluppato soprattutto in relazione alle Regioni ordinarie, ma qualche considerazione... (segue)

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Quelle nouvelle réforme pour les collectivités locales territoriales françaises?

Le projet de réforme des collectivités locales en France est un projet de système qui a plusieurs objectifs que l’on pourrait, en dernière analyse, résumer de la sorte :
a. renforcement des libertés des autonomies locales (appelée démocratie de proximité) ;
b. prévision de une nouvelle forme de gestion publique plus proche des citoyens, au-delà des modèles de participation... (segue)

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Constitutional culture and federalism in Argentina.

Häberle sustains that the “Constitution is not limited to just being a set of legal texts or a mere collection of laws, but that it expresses a certain degree of cultural development, a means of an entire people’s personal self-representation, a mirror of their cultural legacy and the bedrock of their hopes and desires.” And he adds “…the juridical side of every constitutional State is only a fragment of the reality of every living... (segue)

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  • La memoria rende liberi

    Ci siamo riuniti oggi – come molti altri in Italia e in Europa – per celebrare insieme il “Giorno della Memoria”, in cui vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz. Quei cancelli di fronte ai quali i quattro soldati russi giunti a cavallo a mezzogiorno del 27 gennaio di sessantacinque anni fa non parlavano, non salutavano, non sorridevano: «era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, e ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio», come testimonia il numero 174.517 del lager, Primo Levi, all’inizio de La tregua... (segue)
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  • La legge costituzionale 1 del 1999 dieci anni dopo

    La promulgazione – dieci anni or sono – della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha aperto la fase delle più incisive riforme a livello costituzionale che abbiano interessato il regionalismo italiano negli ormai oltre 60 anni della sua storia. Al termine di un processo che aveva alle sue origini il progetto Labriola, la Commissione De Mita-Jotti, il Comitato Speroni e che, nella XIII legislatura, aveva trovato dei punti di cristallizzazione dapprima nel progetto della Commissione bicamerale D’Alema del 1997-98 e poi nel disegno di legge presentato da Giuliano Amato in qualità di ministro delle Riforme istituzionali del I governo D’Alema, la riscrittura delle regole costituzionali sul regionalismo si frammentò... (segue)
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  • La riforma della legislazione di finanza pubblica e del sistema di bilancio dello stato e degli enti pubblici

    Nella XVI legislatura si è avviato un processo di riforma - da realizzare in più fasi e da completare entro quattro anni - del sistema delle leggi finanziarie e di bilancio e dei documenti contabili dello Stato e degli enti locali, imperniato sulla legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sostituisce la legge 5 agosto 1978, n. 468, e si raccorda con quanto previsto per gli enti locali dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (opportunamente modificata a tal fine), in materia di federalismo fiscale. L’iter della legge in esame si è caratterizzato per il confronto costruttivo che si è svolto tra Camere e Governo, all’esito del quale è uscito un quadro normativo... (segue)
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  • La Corte dei conti boccia i piani di rientro regionali del debito pregresso della sanità

     I piani di rientro dei debiti pregressi della sanità fanno acqua da tutte le parti, perché caratterizzati da una logica squisitamente emergenziale e basati su presupposti economico-patrimoniali spesso adattati alla esigenza di superare l’esame governativo. Dunque, uno scrutinio tecnico-politico, a suo tempo dimostratosi non propriamente attento da parte degli organismi di verifica e monitoraggio preposti a livello ministeriale, attese le conclusioni qui di seguito analizzate. I piani di rientro elaborati dalle cinque Regioni, esaminate dal Magistrato contabile (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia)...(segue)

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    Corte dei Conti-Relazione sulla gestione delle risorse statali destinate alla riduzione strutturale del disavanzo del servizio sanitario nazionale
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