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Numero 24 - 29 dicembre 2010 NORMATIVA [26]    GIURISPRUDENZA [29]    DOCUMENTAZIONE [16]

Sulla funzione costituzionale di garanzia del Presidente della Repubblica

Un convegno sul Presidente della Repubblica, svoltosi a Roma il 26 novembre scorso con la partecipazione di autorevoli costituzionalisti, ha confermato l’attenzione degli studiosi, con nuove prospettive e nuove questioni, verso la figura del Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale italiano. In queste poche pagine si propongono alcune riflessioni sulla funzione costituzionale di garanzia del Capo dello Stato, che si evidenzia nell’originale natura che acquisiscono gli interventi informali e gli atti tipici - quanto meno quelli che possono dirsi presidenziali in senso non solo formale ma anche sostanziale - quando risultano riconducibili ad un giustificativo comune e giuridicamente rilevante, l’esigenza di garantire la Costituzione come norma e come ordine. Da questo punto di vista l’evidenziato profilo causale, di natura soggettiva quindi dipendente dall’intenzione del Capo dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni, conferisce un valore originale al relativo atto o intervento, che si aggiunge a quello giuridicamente proprio, dipendente dalla causa oggettiva propria della funzione alla quale partecipa (normativa, amministrativa, di giustizia, ecc.). Non di rado il Capo dello Stato ha evidenziato questo profilo precisando con varie formule, anche a margine di propri atti o interventi, di agire dal punto di vista della Costituzione. Non si tratta di una formula ad effetto. Ad esempio, gli atti e interventi presidenziali connessi alla “funzione di governo”, alla luce di tale profilo causale si pongono su di un piano neutrale rispetto a quello della vicenda politica, anche se da alcune parti si cerca spesso di chiamare il Presidente a svolgervi un ruolo arbitrale o di moderazione. Se è merito dei media aver reso conoscibili gli interventi presidenziali (peraltro tempestivamente inseriti nel sito internet del Quirinale), è invece negativo il fatto che la relativa diffusione sia accompagnata da commenti che ne tentano a tutti i costi una lettura politica, spesso evidenziandone una qualche contrapposizione al Governo e alla sua maggioranza. Di funzione costituzionale e di garanzia del Presidente della Repubblica si può (e si deve) parlare solo per sottolineare il fatto che il ricordato profilo causale degli atti e interventi presidenziali scaturisce da un originale titolo di legittimazione, l’esigenza di garantire l’ordinamento costituzionale, e l’ordine ad esso sotteso; il che costituisce la traduzione del ricordato “punto di vista della Costituzione”...  (segue)

La tutela risarcitoria 'oltre il codice'

Un Codice nato in attuazione di una delega sorta quasi per caso, nell’ambito di una manovra di stampo economico e per opera di “anonimi redattori”, e caratterizzato soprattutto dai tagli apportati da un “anonimo sforbiciatore” operante presso il Ministero dell’economia... (segue)

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The judicial application of european competition law

Since 1990 Italy has a two pillar system of competition law enforcement: the public enforcement by the Italian National Competition Authority, the so called Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato-AGCM, established by Law 287/1990, and also a member of the European Competition Network-ECN, and the private enforcement before National Courts... (segue)

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Norme generali sull'istruzione e riserva di legge

Il diritto all’istruzione acquista un rilievo assai importante nella Costituzione italiana e appare fortemente intrecciato con i principi e i valori recati dalla Carta fondamentale. La Costituzione, innovando radicalmente rispetto allo Statuto albertino... (segue)

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Giudice comune e Costituzione: il problema dell'applicazione diretta del testo costituzionale

La rilevanza del rapporto che intercorre tra giudice comune e Costituzione, intesa quest’ultima come materiale normativo da interpretare e applicare, è questione molto nota e che, tra l’altro, trova ormai concordi... (segue)

 

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Prime osservazioni sulla sentenza n. 326 del 2010: una sentenza quasi additiva? (ovvero: il legislatore non dimentichi ragionevolezza e proporzionalità)

Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale è chiamata nuovamente a verificare l’operato del legislatore con riferimento all’annosa querelle concernente gli “intrecci di competenze”... (segue)

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Il portavoce dell'opposizione in Toscana (origine e primi passi di un istituto innovativo)

Westminster ha cessato da tempo di essere il parlamento più potente del mondo, ma continua a essere una fonte di riflessione su ciò che sono state e sono, oltre che di ispirazione su ciò che potranno essere, le assemblee elettive... (segue)

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  • Aldo M. Sandulli e il suo contributo alla certezza del diritto e alla unificazione ordinamentale

    Non posso che iniziare ringraziando, sia per il riconoscimento in se, sia soprattutto perché si tratta di un premio intitolato ad Aldo Sandulli, e non è una formula di stile, come ben comprendono coloro che conoscono quale fosse l’affectio al limite della venerazione che avevo per il Professore. Le ragioni sono molteplici. Anzitutto il grande Maestro unanimemente riconosciuto per meriti scientifici insigni che in via molto molto transitiva ricadono sul premiato, e su tali meriti non è certo il caso di dilungarsi. Del resto in un convegno organizzato a 20 anni dalla scomparsa tutta la iurisprudentia pubblicistica italiana ha avuto modo di ricordare, e da molteplicissime angolazioni, la profondità e la attualità del suo pensiero giuridico (v. il volume Aldo M. Sandulli, Attualità del pensiero giuridico del Maestro, Milano 2004)... (segue)
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  • La reforma constitucional de 1994 y la falta de vocaciòn federal de las provincias

    Si partimos del concepto técnico político de que “un régimen federal es cuando una constitución divide el poder político entre un gobierno central y varios gobiernos locales dando a cada uno de ellos importantes funciones”, podemos preguntarnos: ¿desean realmente los pueblos de las provincias argentinas la forma federal que establece el art. 1 CN? De otro modo: ¿tiene el respaldo del consenso de los pueblos de provincia la distribución territorial del poder que significa e implica el régimen de estado federal? 
    Desde otro punto de vista, ¿tienen las provincias vocación federal? Se sienten llamadas a ejercer los derechos y a asumir los compromisos propios del régimen federal. ¿O se trata de una simple invocación de una fórmula técnico-política que presenta mayor eficacia a los efectos de levantar banderas y reclamos meramente locales? Existe coincidencia doctrinaria en nuestro país a la hora de sostener que la raíz del federalismo argentino se encuentra en los orígenes de nuestra historia Nacional... (segue)
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