
Un convegno sul Presidente della Repubblica, svoltosi a Roma il 26 novembre scorso con la partecipazione di autorevoli costituzionalisti, ha confermato l’attenzione degli studiosi, con nuove prospettive e nuove questioni, verso la figura del Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale italiano. In queste poche pagine si propongono alcune riflessioni sulla funzione costituzionale di garanzia del Capo dello Stato, che si evidenzia nell’originale natura che acquisiscono gli interventi informali e gli atti tipici - quanto meno quelli che possono dirsi presidenziali in senso non solo formale ma anche sostanziale - quando risultano riconducibili ad un giustificativo comune e giuridicamente rilevante, l’esigenza di garantire la Costituzione come norma e come ordine. Da questo punto di vista l’evidenziato profilo causale, di natura soggettiva quindi dipendente dall’intenzione del Capo dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni, conferisce un valore originale al relativo atto o intervento, che si aggiunge a quello giuridicamente proprio, dipendente dalla causa oggettiva propria della funzione alla quale partecipa (normativa, amministrativa, di giustizia, ecc.). Non di rado il Capo dello Stato ha evidenziato questo profilo precisando con varie formule, anche a margine di propri atti o interventi, di agire dal punto di vista della Costituzione. Non si tratta di una formula ad effetto. Ad esempio, gli atti e interventi presidenziali connessi alla “funzione di governo”, alla luce di tale profilo causale si pongono su di un piano neutrale rispetto a quello della vicenda politica, anche se da alcune parti si cerca spesso di chiamare il Presidente a svolgervi un ruolo arbitrale o di moderazione. Se è merito dei media aver reso conoscibili gli interventi presidenziali (peraltro tempestivamente inseriti nel sito internet del Quirinale), è invece negativo il fatto che la relativa diffusione sia accompagnata da commenti che ne tentano a tutti i costi una lettura politica, spesso evidenziandone una qualche contrapposizione al Governo e alla sua maggioranza. Di funzione costituzionale e di garanzia del Presidente della Repubblica si può (e si deve) parlare solo per sottolineare il fatto che il ricordato profilo causale degli atti e interventi presidenziali scaturisce da un originale titolo di legittimazione, l’esigenza di garantire l’ordinamento costituzionale, e l’ordine ad esso sotteso; il che costituisce la traduzione del ricordato “punto di vista della Costituzione”... (segue)