
Accorpare le Regioni, facendone un’entità radicalmente diversa: sono troppo piccole e disfunzionali. Sopprimere le Regioni, incentrando il sistema solo sui Comuni: sono troppo grandi, anche per questo estranee ai caratteri originari dell’ordinamento italiano come prodotto storico, e sono inevitabilmente corrotte. Non sopprimere tutte le Regioni, ma solo alcune, come la Regione Lazio, il focolaio maggiore dell’infezione, lasciando interamente campo alla Città metropolitana e a Roma Capitale. Sottoporre a sanzione le Regioni: non solo le persone incardinate nei loro apparati, non solo gli organi in carica pro-tempore, ma proprio l’Ente che, secondo l’art. 114 Cost., contribuisce a “costituire la Repubblica”, assoggettandolo, per decreto-legge, a misure restrittive, così urgenti da consentire decisioni “derogatorie” al quadro delle norme costituzionali e invasive della competenza statutaria regionale. Misure che le Regioni stesse accettano di buon grado, impegnandosi a non ricorrere alla Corte costituzionale, nella consapevolezza dell’ondata di discredito che le investe: una sorta di “contrattazione di legittimità”, che crea una “zona franca provvisoria” dalla giurisdizione costituzionale per via di tacito accordo in sede politico-istituzionale. Questo quanto si è ascoltato nelle sedi della decisione politica, è risuonato nelle aule parlamentari, è stato (parzialmente) praticato innanzi all’incombere della nuova “questione morale”. Da asserzioni e pratiche siffatte è parso emergere, nei decisori politici, un sentimento di sorpresa e di disillusione, quasi che essi, dopo essersi lungamente affaticati intorno al fenomeno e averlo orientato con variabile successo, giungano oggi al disvelamento, alla conoscenza del noumeno, alla Regione come cosa in sé, un’entità dei cui tratti e della cui stessa esistenza non avevano conoscenza e dunque non sono responsabili. E, riconoscendone la negatività, ne meditano la soppressione. Insieme e conseguentemente, dismettono l’idea federalista... (segue)
Nel processo in atto di convergenza interordinamentale risulta del tutto naturale registrare una serie crescente di riferimenti incrociati nelle (e tra le) giurisprudenze degli organi giudiziari europei e nazionali. Vuoi per esigenze interpretative... (segue)
Il ridimensionamento delle Province italiane e di analoghi enti locali intermedi in altri paesi europei ha dato scaturigine, circa un anno e mezzo fa, ad un procedimento di controllo politico... (segue)
Costituisce un principio generale dell’ordinamento quello per il quale le sedute di gara preordinate all’aggiudicazione di appalti pubblici devono essere caratterizzate dalla pubblicità delle relative operazioni. Tale principio discende direttamente da quegli obblighi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa che in materia di contratti... (segue)