editoriale di Filippo Donati
La Corte costituzionale ha sottolineato che pluralismo delle fonti di informazione costituisce un presupposto indispensabile “
per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico” (sent. n. 348 del 1990). In effetti la democrazia richiede “
pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee” (sent. n. 105 del 1972). Di qui il “
valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico” e la necessità di un intervento dello Stato volto a garantire l’effettiva realizzazione di tale principio (sent. n. 826 del 1988). La giurisprudenza costituzionale sul pluralismo informativo si è formata in un contesto di scarsità delle risorse trasmissive. La rivoluzione digitale ha però profondamente mutato il quadro di riferimento. La moltiplicazione delle piattaforme trasmissive consente ormai la diffusione di un numero tendenzialmente illimitato di contenuti informativi. Si deve quindi ritenere che oggi non sono più necessari interventi dello Stato volti a garantire e promuovere il pluralismo informativo? La risposta a tale interrogativo è negativa, per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, la rivoluzione digitale non esclude che si possano formare situazioni di concentrazione e di dominanza nella diffusione di contenuti informativi, tali da consentire a uno o... (segue)