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FOCUS - Human Rights N. 1 - 25/06/2018

 Corte di Giustizia, Sentenza del 16/01/2018, in tema di rimpatri

Il giudice europeo è chiamato a pronunciarsi circa la possibilità per gli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio e di segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo che sia presente irregolarmente sul territorio di detto Stato ma abbia un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Paese membro.


La Corte afferma che l’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen deve essere interpretato nel senso che un Paese che voglia adottare una decisione di rimpatrio e di segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro deve avviare la procedura di consultazione con quest’ultimo appena adotta la decisione, potendola, comunque, avviare anche prima dell’adozione della decisione stessa. Inoltre, il medesimo articolo non impedisce che sia data attuazione alla decisione di rimpatrio anche prima che la procedura di consultazione abbia termine se lo Stato autore della decisione consideri (legittimamente) l’individuo un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Ovviamente, il cittadino in questione potrà esercitare i diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro e essere trasferito in detto Paese anziché in patria. Infine, la Corte afferma che, decorso un periodo di tempo ragionevole senza che lo Stato consultato dia risposta, lo Stato autore della segnalazione di divieto di ammissione nello spazio Schengen ha l’obbligo di ritirare detta segnalazione potendola, eventualmente, mantenere solo nei propri elenchi nazionali.     



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