La Corte constata la violazione del diritto a un equo processo (art. 6.1. Cedu) del ricorrente, cittadino belga arrestato in Francia in esecuzione di un mandato di arresto europeo e poi condannato nel suo Paese al carcere a vita, poiché l’accesso ad un avvocato gli è stato garantito mentre si trovava in stato di fermo giudiziario da parte delle autorità francesi, ma non anche in sede di interrogatorio da parte del giudice istruttore belga, come al tempo consentiva la legge nazionale al fine di tutelare il segreto istruttorio nei procedimenti relativi a persone in stato di arresto e prima di deciderne l’eventuale detenzione preventiva. Oltre che per l’assenza di un avvocato, i diritti processuali del ricorrente risultano violati in conseguenza della mancata informazione circa il suo diritto a restare in silenzio e a non rilasciare dichiarazioni che potessero essere valere ad incriminarlo (art. 6.3. Cedu).
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