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FOCUS - Human Rights N. 3 - 05/02/2020

 Corte di Giustizia, Sentenza del 02/10/2019, Sul requisito del reddito minimo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in uno Stato membro

Nella questione esaminata su rinvio pregiudiziale della Corte d’appello dell’Irlanda del Nord, la Corte afferma che l’art. 7 §.1 lett. b) della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve interpretarsi nel senso che un cittadino dell’UE minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché durante il suo soggiorno non comporti un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, anche quando tali risorse provengono dai redditi prodotti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre, cittadino extracomunitario privo di titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro. Il diritto di libera circolazione e di stabilimento è un diritto fondamentale, perciò soggetto a tassative limitazioni fissate dalle relative direttive: a questo riguardo il diritto eurounitario si limita a prevedere che i cittadini extracomunitari o di un altro Stato dell’UE debbano avere la disponibilità di risorse economiche in misura sufficiente ad evitare che essi diventino, durante il loro soggiorno, un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, senza porre altre condizioni, in particolare per quanto riguarda l’origine di tali risorse economiche, che possono provenire  anche da un familiare di un paese terzo.



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