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FOCUS - Human rights N. 2 - 17/05/2013

 I diritti fondamentali dello straniero

Non si può non premettere che - come di recente ha ricordato Danilo Zolo - i gruppi umani organizzati, anche i più primitivi agli albori della storia dell’uomo, tendono a strutturarsi sulla base del binomio tra “appartenenti al gruppo” e “stranieri”. Tale tendenza, volta innanzitutto a garantire la propria sicurezza, rappresenta un istinto organizzativo “connaturato” non solo al mondo umano, ma anche a quello animale: sarà sufficiente richiamare gli studi etologici, ricordati nel recente passato proprio da Gianfranco Miglio, che hanno dimostrato come il branco di lupi si organizzi disegnando i confini del proprio territorio mediante la sua delimitazione con un’urina repulsiva all’olfatto degli altri animali. Nell’antica Grecia e durante la civiltà romana il concetto di cittadinanza era riferito soprattutto al diritto di partecipare alle funzioni pubbliche e quindi al ricevere gli onori ad esse connesse. A partire dall’evo moderno tale concetto assume un significato diverso, diretto in un primo tempo a  tra l’essere cittadini e l’essere sudditi fedeli e obbedienti al sovrano, sulla scia delle grandi concezioni statualistiche di Bodin e di Hobbes. In un secondo tempo, sotto l’impulso delle rivoluzioni inglese e francese, si afferma finalmente un concetto moderno di cittadinanza improntato al principio  dell’uguaglianza giuridica di tutti i cittadini, in quanto membri di una nazione e, successivamente, quali detentori della sovranità, appunto, popolare. 
In questo contesto il concetto di cittadinanza tende a presentarsi come virtualmente aperto a qualsiasi tipo di diritto e di nuovo diritto soggettivo, da far valere o contro o mediante lo Stato stesso. Si afferma quindi, gradualmente sempre di più, un concetto di “cittadinanza sostanziale”, basato più sul diffondersi di un sentire condiviso di bisogni concreti che sull’antica nozione di appartenenza giuridico-formale ad uno Stato-Nazione; concetto che ben presto ha condotto alla più ampia (sotto il profilo sostanziale) ed indistinta (sul versante soggettivistico) nozione di diritti della persona
tout court. In sintesi: i diritti concreti di cittadinanza prendono il posto del vecchio concetto di appartenenza formale ad un gruppo organizzato in nazione, così come perde di senso la distinzione tra diritti civili e politici e diritti sociali, che inizialmente aveva caratterizzato lo svilupparsi dello stesso concetto di cittadinanza.

(segue)




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