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di Francesca Piergentili
La Corte di giustizia e la tutela dell’embrione umano nei confronti dei brevetti. La supremazia della dignità della persona umana nella tutela europea dei diritti fondamentali
Con la sentenza del 18 ottobre 2011, nella causa C-34/10, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha deciso una domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Corte federale di Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof) nel contesto di un procedimento promosso da Greenpeace eV per annullare un brevetto appartenente al Prof. Oliver Brüstle, noto scienziato del mondo germanico. Il brevetto in questione prevedeva l’utilizzo di cellule staminali, cioè di cellule non specializzate e immature, in grado di differenziarsi e di dare origine ad altri tipi di cellule mature, prelevate dall’embrione umano per la terapia di malattie neurologiche, in particolare per il Parkinson. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’art. 6, paragrafo 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo 98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, già all’epoca dell’approvazione al centro di una querelle concernente la “opportunità di introdurre una disciplina comunitaria della brevettabilità del vivente”. Tale articolo prevede l’esclusione dalla brevettabilità di quelle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume e in particolare, al paragrafo 2, lett. c), stabilisce che non possono costituire oggetto del rilascio di un brevetto le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali e commerciali... (segue)
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